Art. 2 Definizione dei vigneti eroici o storici 1. Si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonche' i vigneti situati nelle piccole isole. 2. Si definiscono storici, i vigneti la cui presenza e' segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti e' caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.