Art. 2 
 
              Definizione dei vigneti eroici o storici 
 
  1. Si definiscono eroici i vigneti ricadenti  in  aree  soggette  a
rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni
orografiche  creano  impedimenti  alla   meccanizzazione   o   aventi
particolare pregio paesaggistico  e  ambientale,  nonche'  i  vigneti
situati nelle piccole isole. 
  2. Si definiscono storici, i vigneti la cui presenza  e'  segnalata
in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960.
La coltivazione di tali vigneti  e'  caratterizzata  dall'impiego  di
pratiche e  tecniche  tradizionali  legate  agli  ambienti  fisici  e
climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali  ed
economici.