Art. 3 Criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, fatte salve le aree gia' individuate dai piani paesaggistici regionali, i territori oggetto del presente provvedimento sono quelli ove i vigneti coltivati rispondono alle seguenti caratteristiche: a) i vigneti eroici sono individuati in base al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: pendenza del terreno superiore al 30 per cento; altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano; sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole; b) i vigneti storici di cui al precedente art. 2, comma 2, la cui presenza sulla superficie/particella fin da data antecedente al 1960 deve essere debitamente documentata, sono individuati dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate; presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1. 2. Sono, altresi', considerati storici: i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purche' la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione; i vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.