Art. 3 
 
                    Criteri per l'individuazione 
                    dei vigneti eroici o storici 
 
  1. Ai sensi dell'art.  7,  comma  3,  lettera  a)  della  legge  12
dicembre 2016, n. 238, fatte salve le aree gia' individuate dai piani
paesaggistici   regionali,   i   territori   oggetto   del   presente
provvedimento sono quelli ove i  vigneti  coltivati  rispondono  alle
seguenti caratteristiche: 
    a) i vigneti eroici sono  individuati  in  base  al  possesso  di
almeno uno dei seguenti requisiti: 
      pendenza del terreno superiore al 30 per cento; 
      altitudine media superiore ai 500 metri  s.l.m.  ad  esclusione
dei vigneti situati su altopiano; 
      sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; 
      viticoltura delle piccole isole; 
    b) i vigneti storici di cui al precedente art. 2, comma 2, la cui
presenza sulla superficie/particella fin da data antecedente al  1960
deve essere debitamente documentata, sono individuati dal possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti: 
      utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate  al  luogo
di produzione, debitamente documentate; 
      presenza  di  sistemazioni  idrauliche-agrarie  storiche  o  di
particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1. 
  2. Sono, altresi', considerati storici: 
    i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionale
dei paesaggi rurali di  interesse  storico,  purche'  la  viticoltura
costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le
caratteristiche principali dell'iscrizione; 
    i vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il
riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio  di
iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o
in modo complementare alla viticoltura; 
    i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali
o individuate dai piani  paesaggistici  volte  alla  conservazione  e
valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.