Art. 4 
 
                     Criteri per la definizione 
                  delle tipologie degli interventi 
 
  1. In attuazione a quanto previsto all'art. 7, comma 3, lettera  b)
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le tipologie di intervento sono
volte  al  ripristino,  recupero,  manutenzione  e  salvaguardia  dei
vigneti  di  cui  ai  precedenti  articoli  2  e   3   e   rispondono
prioritariamente ad uno o piu' dei seguenti parametri: 
    a) la conduzione del vigneto segue le pratiche tipiche di ciascun
territorio quali, a titolo di esempio, densita' dell'impianto,  forme
di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso di pali in  legno
e assicura comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il
vigneto e' inserito; 
    b) gli interventi effettuati  prevedono  il  consolidamento,  con
tecniche  tradizionali,  di  strutture  permanenti  o  semipermanenti
quali, a titolo di esempio, muretti a secco,  ciglioni,  inerbimento,
che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico; 
    c) l'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o
autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione  dell'area  in
cui e' ricompreso il vigneto; 
    d) l'attuazione di interventi che favoriscano la  valorizzazione,
la promozione e la pubblicita' delle  produzioni  riconducibili  alla
«viticoltura eroica o storica» anche attraverso l'uso di  un  marchio
nazionale, da definirsi con successivo provvedimento. 
  2. Il Ministero, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle  misure
inserite  nel  PNS  e   compatibilmente   con   la   regolamentazione
comunitaria,  prevede,  con  i   relativi   decreti   attuativi,   la
destinazione di  specifiche  risorse  finanziarie  ed  i  criteri  di
priorita' per quegli interventi  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo.