Art. 4 Criteri per la definizione delle tipologie degli interventi 1. In attuazione a quanto previsto all'art. 7, comma 3, lettera b) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le tipologie di intervento sono volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e rispondono prioritariamente ad uno o piu' dei seguenti parametri: a) la conduzione del vigneto segue le pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo di esempio, densita' dell'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso di pali in legno e assicura comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto e' inserito; b) gli interventi effettuati prevedono il consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti quali, a titolo di esempio, muretti a secco, ciglioni, inerbimento, che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico; c) l'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell'area in cui e' ricompreso il vigneto; d) l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicita' delle produzioni riconducibili alla «viticoltura eroica o storica» anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento. 2. Il Ministero, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle misure inserite nel PNS e compatibilmente con la regolamentazione comunitaria, prevede, con i relativi decreti attuativi, la destinazione di specifiche risorse finanziarie ed i criteri di priorita' per quegli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.