Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I soggetti interessati presentano alle  regioni  di  competenza,
secondo  le  modalita'  dalle  stesse  stabilite,  domanda   per   il
riconoscimento  di  vigneto  eroico  o  storico,   allegando   idonea
documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 3. 
  2. L'istruttoria per  l'ammissibilita'  delle  domande  di  cui  al
precedente comma, e'  svolta  dalle  regioni.  L'elenco  dei  vigneti
riconosciuti   storici   o   eroici   e'   tenuto    dalle    Regioni
territorialmente competenti ed e' reso pubblico. 
  3. I controlli di cui all'art. 7, comma 3, lettera e)  della  legge
12 dicembre 2016, n. 238, sono affidati alle regioni. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 giugno 2020 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                              Bellanova 
 
                       Il Ministro per i beni 
                      e le attivita' culturali 
                          e per il turismo 
                            Franceschini 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                                Costa 
 

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 799