Art. 5 Disposizioni finali 1. I soggetti interessati presentano alle regioni di competenza, secondo le modalita' dalle stesse stabilite, domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, allegando idonea documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 3. 2. L'istruttoria per l'ammissibilita' delle domande di cui al precedente comma, e' svolta dalle regioni. L'elenco dei vigneti riconosciuti storici o eroici e' tenuto dalle Regioni territorialmente competenti ed e' reso pubblico. 3. I controlli di cui all'art. 7, comma 3, lettera e) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono affidati alle regioni. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2020 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Franceschini Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 799