Art. 2 
 
                         Compensazione danni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come  conseguenza
diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si  intende
la riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento
e di contrasto all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti
connessi alla riduzione dell'offerta di voli e dei  minori  costi  di
esercizio derivanti  dagli  ammortizzatori  sociali  applicati.  Sono
inclusi nei  danni  i  costi  aggiuntivi  sostenuti  per  far  fronte
all'emergenza da COVID-19. Sono esclusi gli importi  recuperabili  da
assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte  per  il  ristoro
del medesimo danno. Ai fini  del  calcolo  del  menzionato  danno  si
terra' conto della metodologia  costantemente  seguita  nella  prassi
dalla Commissione europea  in  applicazione  dell'art.  107  (2)  (b)
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  sottraendo  quindi
alla perdita di fatturato, registrata  rispetto  all'anno  precedente
l'evento eccezionale, i costinon sostenuti  e  considerando  i  costi
incrementali. Nell'applicazione di tale metodologia e'  garantita  la
conformita'  ai  principi   contabili   internazionali,   comunemente
utilizzati per la formulazione del EBITDA, nei limiti  e  per  quanto
applicabili ai soggetti richiedenti. 
  2. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovra-compensazione del  danno
subito. 
  3. Resta inteso che gli  importi  riconosciuti  e  pagati  ad  ogni
eventuale   beneficiario,   ai   sensi   del   successivo   art.   4,
complessivamente considerati, non potranno in  nessun  caso  eccedere
l'ammontare di euro 350.000.000,00, di cui all'art. 79, comma 2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In  caso  di  insufficienza  delle
risorse stanziate, agli aventi  titolo  spettano  contributi  ridotti
mediante riparto proporzionale  rispetto  al  totale  dei  contributi
riconosciuti.