Art. 2 Compensazione danni 1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si intende la riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell'offerta di voli e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono inclusi nei danni i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Ai fini del calcolo del menzionato danno si terra' conto della metodologia costantemente seguita nella prassi dalla Commissione europea in applicazione dell'art. 107 (2) (b) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottraendo quindi alla perdita di fatturato, registrata rispetto all'anno precedente l'evento eccezionale, i costinon sostenuti e considerando i costi incrementali. Nell'applicazione di tale metodologia e' garantita la conformita' ai principi contabili internazionali, comunemente utilizzati per la formulazione del EBITDA, nei limiti e per quanto applicabili ai soggetti richiedenti. 2. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito. 3. Resta inteso che gli importi riconosciuti e pagati ad ogni eventuale beneficiario, ai sensi del successivo art. 4, complessivamente considerati, non potranno in nessun caso eccedere l'ammontare di euro 350.000.000,00, di cui all'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale rispetto al totale dei contributi riconosciuti.