Art. 4 
 
                       Istruttoria e pagamento 
 
  1. Senza pregiudizio per  eventuali  domande  gia'  presentate,  le
domande di cui all'art. 1 dovranno  essere  trasmesse  esclusivamente
via PEC al Ministero dello sviluppo economico  -  Direzione  generale
per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di  posta  elettronica:
dgiai.dg@pec.mise.gov.it  specificando   nell'oggetto   la   dicitura
«indennizzo ex art. 202 decreto-legge n. 34/2020», entro  il  termine
di quindici giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto
sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. 
  2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge   l'attivita'
istruttoria e adotta i provvedimenti di  accoglimento  o  di  rigetto
delle domande presentate. 
  3. In caso di accoglimento della domanda, il pagamento dell'importo
riconosciuto viene disposto dal Ministero  dello  sviluppo  economico
contestualmente al provvedimento di accoglimento.