Art. 4 Istruttoria e pagamento 1. Senza pregiudizio per eventuali domande gia' presentate, le domande di cui all'art. 1 dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica: dgiai.dg@pec.mise.gov.it specificando nell'oggetto la dicitura «indennizzo ex art. 202 decreto-legge n. 34/2020», entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. 2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge l'attivita' istruttoria e adotta i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate. 3. In caso di accoglimento della domanda, il pagamento dell'importo riconosciuto viene disposto dal Ministero dello sviluppo economico contestualmente al provvedimento di accoglimento.