Art. 2 
 
                              Requisiti 
 
  1. Sono  requisiti  di  ammissione  al  credito  d'imposta  di  cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto: 
    a) la sede legale nello spazio economico europeo; 
    b) la residenza fiscale ai  fini  della  tassabilita'  in  Italia
ovvero la presenza  di  una  stabile  organizzazione  sul  territorio
nazionale, cui sia riconducibile  l'attivita'  commerciale  cui  sono
correlati i benefici; 
    c)  l'attribuzione  del  codice  di  classificazione  ATECO   «58
Attivita' Editoriali»: 
      58.13 (edizione di quotidiani); 
      58.14 (edizione di riviste e periodici); 
    d) l'iscrizione al Registro degli operatori  della  comunicazione
(ROC),  istituito  presso   l'Autorita'   per   le   garanzie   nella
comunicazione; 
    e) l'impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato. 
  2. Il  credito  d'imposta  e'  alternativo  e  non  cumulabile,  in
relazione a medesime voci  di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione
prevista  da  normativa  statale,  regionale  o  europea,  salvo  che
successive  disposizioni  di  pari  fonte  normativa  non   prevedano
espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse, nonche' con
i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n.
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