Art. 2 Requisiti 1. Sono requisiti di ammissione al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto: a) la sede legale nello spazio economico europeo; b) la residenza fiscale ai fini della tassabilita' in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attivita' commerciale cui sono correlati i benefici; c) l'attribuzione del codice di classificazione ATECO «58 Attivita' Editoriali»: 58.13 (edizione di quotidiani); 58.14 (edizione di riviste e periodici); d) l'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorita' per le garanzie nella comunicazione; e) l'impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato. 2. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse, nonche' con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.