Art. 3 Parametri di calcolo del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto e' riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno 2019, per i seguenti servizi digitali: acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale; information technology di gestione della connettivita'. 2. Le suddette spese, riferite all'anno 2019, si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e la loro effettuazione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. 3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.