Art. 3 
 
             Parametri di calcolo del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente  decreto  e'
riconosciuto in misura pari al 30 per  cento  della  spesa  effettiva
sostenuta, nell'anno 2019, per i seguenti servizi digitali: 
    acquisizione  dei  servizi  di  server,  hosting  e  manutenzione
evolutiva per le testate edite in formato digitale; 
    information technology di gestione della connettivita'. 
  2. Le  suddette  spese,  riferite  all'anno  2019,  si  considerano
sostenute secondo quanto  previsto  dall'art.  109  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante  il
testo unico delle imposte sui redditi e la  loro  effettuazione  deve
risultare da apposita attestazione rilasciata  dai  soggetti  di  cui
all'art. 35, commi 1, lettera a)  e  3,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita'
dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che
esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art.  2409-bis
del codice civile. 
  3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto dei limiti  di
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.