Art. 4 
 
                    Accesso al credito d'imposta 
 
  1. Le imprese editrici di  quotidiani  e  periodici  che  intendono
accedere al beneficio  di  cui  al  presente  decreto  presentano  la
relativa  domanda,  per   via   telematica,   al   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, tra il 20 ottobre ed il 20  novembre  2020,  attraverso  la
procedura    disponibile    nell'area    riservata    del     portale
«impresainungiorno.gov.it». 
  2. La domanda  deve  essere  corredata  da  apposita  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute secondo  le
modalita' indicate all'art. 3, comma  2,  del  presente  decreto,  le
quali concorrono a formare la base di calcolo del credito  d'imposta,
nonche' le informazioni relative agli aiuti de minimis  ricevuti  nel
corso  dei  due  esercizi  finanziari  precedenti  e   nell'esercizio
finanziario in corso.