Art. 4 Accesso al credito d'imposta 1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio di cui al presente decreto presentano la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale «impresainungiorno.gov.it». 2. La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute secondo le modalita' indicate all'art. 3, comma 2, del presente decreto, le quali concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta, nonche' le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.