Art. 5 Riconoscimento del credito d'imposta 1. Entro il 31 dicembre dell'anno 2020 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui e' riconosciuto il credito d'imposta per i servizi digitali, con il relativo importo spettante a ciascuno nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto. Tale elenco e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Contestualmente l'elenco e' trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' concordate con l'Agenzia medesima ai sensi del successivo art. 7, comma 4. 2. Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. In tal caso l'elenco di cui al comma 1 e' formato tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.