Art. 5 
 
                Riconoscimento del credito d'imposta 
 
  1.  Entro  il  31  dicembre  dell'anno  2020  il  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri provvede a formare l'elenco dei  soggetti  in  possesso  dei
requisiti cui e' riconosciuto il  credito  d'imposta  per  i  servizi
digitali, con il relativo importo spettante a ciascuno nei limiti  di
cui all'art. 3,  comma  3,  del  presente  decreto.  Tale  elenco  e'
approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato, con  la
dovuta evidenza, sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  stesso.
Contestualmente  l'elenco  e'  trasmesso  all'Agenzia  delle  entrate
secondo le modalita' concordate con l'Agenzia medesima ai  sensi  del
successivo art. 7, comma 4. 
  2. Qualora  il  totale  dei  crediti  d'imposta  richiesti  risulti
superiore  alle  risorse   disponibili,   si   procede   al   riparto
proporzionale tra tutti  i  soggetti  aventi  diritto.  In  tal  caso
l'elenco di cui al comma 1 e' formato tenendo conto dell'esito  della
ripartizione proporzionale.