Art. 6 
 
                   Utilizzo del credito d'imposta 
 
  1. Il credito di imposta di cui al presente decreto e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di
versamento, a partire dal quinto giorno  lavorativo  successivo  alla
pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5,
comma 1, del presente decreto. 
  2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo concesso  con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 5, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 
  3. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta di concessione  del  credito  e  nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di  imposta  successivi
fino a quello nel corso  del  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I
soggetti con periodo d'imposta  non  coincidente  con  l'anno  solare
indicano  il  credito  d'imposta  nella  dichiarazione  dei   redditi
relativa al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  dell'anno  di
concessione del credito.