Art. 7 
 
              Cause di revoca e di recupero del credito 
 
  1. Il Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria,  qualora,  a
seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza  di  uno  o
piu' requisiti previsti ovvero nel  caso  in  cui  la  documentazione
presentata contenga elementi  non  veritieri  o  risultino  false  le
dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d'imposta o  alla
sua rideterminazione, nel caso in cui dagli  accertamenti  effettuati
siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del
beneficio. 
  2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa ai  sensi  del
presente  decreto  sono  tenuti  a  comunicare   tempestivamente   al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita  dei
requisiti di ammissibilita' ai benefici richiesti, nonche' ogni altra
variazione che incida sulla misura del beneficio. 
  3. Il Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria  procede,  in
forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al
recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato.  Per  quanto
non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione  e
contenzioso, previste per le imposte sui redditi. 
  4.  Ai  fini  dell'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  della
corretta   fruizione   del   credito   d'imposta   riconosciuto,   il
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e  l'Agenzia  delle
entrate concordano, entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto, le  modalita'  telematiche  di  trasmissione  e  di
interscambio dei  dati  relativi  alle  agevolazioni  concesse,  agli
importi utilizzati  in  compensazione,  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  alle  variazioni
eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto
del provvedimento di revoca o di rideterminazione.