Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria   assicura
l'attuazione del  presente  decreto,  ivi  compresi  gli  adempimenti
relativi al Registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  avvalendosi
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  2. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  limite  di  spesa
complessivo annuo di 8 milioni di euro, previsto dall'art. 190, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a valere sul Fondo per il
pluralismo e l'innovazione  dell'informazione,  di  cui  all'art.  1,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A tal fine, le relative risorse,
iscritte nel  pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  trasferite   alla
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei
crediti d'imposta concessi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 4 agosto 2020 
 
                                          p. Il Presidente            
                                     del Consiglio dei ministri       
                              Il Sottosegretario di Stato con delega  
                              in materia di informazione ed editoria  
                                             Martella                 

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2020 
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affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2093