Art. 8 Disposizioni finali 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo annuo di 8 milioni di euro, previsto dall'art. 190, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A tal fine, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 4 agosto 2020 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di informazione ed editoria Martella Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2093