IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                                e con 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
               per gli affari regionali e le autonomie 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interni e territoriali, e la Presidenza del Consiglio dei  ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per   l'armonizzazione   contabile   degli   enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali»; 
  Visto l'art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli enti di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  applicato
al bilancio nell'esercizio precedente e non  ripianato  a  causa  del
mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di  governo  a
seguito  di  sentenze  della  Corte  costituzionale  o  di   sentenze
esecutive di  altre  giurisdizioni  puo'  essere  ripianato  nei  tre
esercizi successivi, in quote costanti, con altre  risorse  dell'ente
ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi,  in  quote  determinate  in
ragione dell'esigibilita' dei suddetti trasferimenti secondo il piano
di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore,
anche  mediante  sottoscrizione  di  apposita   intesa   con   l'ente
beneficiario»; 
  Visto l'art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27,
il quale prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli  enti  di
cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello
applicato al  bilancio,  determinato  dall'anticipo  delle  attivita'
previste  nel  relativo  piano  di   rientro   riguardanti   maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per  gli  esercizi
successivi in attuazione  del  piano  di  rientro,  puo'  non  essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi.»; 
  Vista la sentenza  n.  1/2019/EL  delle  Sezioni  riunite  in  sede
giurisprudenziale della Corte  dei  conti  che,  con  riferimento  al
disavanzo  di  amministrazione,  afferma   che   «la   regola   della
traslazione della quota non  ripianata  all'esercizio  successivo  e'
implicita nell'ordinamento contabile»; 
  Visto l'art. 39-ter del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
che  ha  disciplinato  le  modalita'   di   contabilizzazione   delle
anticipazioni di liquidita' degli enti locali di cui al decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti; 
  Ravvisata la necessita' di modificare gli allegati n. 4/1 e n.  4/2
al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per  aggiornare
i principi contabili applicati riguardanti il ripiano  del  disavanzo
di amministrazione  e  le  anticipazioni  di  liquidita'  degli  enti
locali; 
  Visto l'art. 57, comma 2-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito dalla legge 19  dicembre  2019,  n.  157,  che  ha
abrogato i commi 1 e 3  dell'art.  216  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 e la lettera a) del comma  2  dell'art.  226  del
medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000; 
  Ravvisata la necessita' di modificare gli allegati n. 4/2 e  n.  17
al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  adeguarli
alla disciplina del tesoriere degli enti locali; 
  Ravvisata la necessita' di aggiornare i prospetti degli allegati n.
9 e n. 10 al citato  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
riguardanti la verifica degli equilibri delle regioni  e  degli  enti
locali e gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e
destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione a/1, a/2
e  a/3,  per  rispondere  alle  esigenze  del  monitoraggio   e   del
consolidamento dei conti pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 24 giugno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Allegato 4/1 - Principio contabile applicato 
                    concernente la programmazione 
 
  1. Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al paragrafo 9.1, le parole «al tesoriere sono trasmesse  solo
le informazioni relative al bilancio annuale» sono  sostituite  dalle
seguenti «al tesoriere, nei casi  in  cui  e'  tenuto  ad  effettuare
controlli sui pagamenti, sono trasmesse solo le informazioni relative
al bilancio annuale»; 
    b) il paragrafo 9.11.7, e' sostituito dal seguente: 
      9.11.7 Gli enti  che  in  sede  di  approvazione  del  bilancio
presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono  nella
nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli
interventi che si intende assumere al riguardo. 
      Nella nota illustrativa possono essere individuati  i  maggiori
accertamenti e/o i minori impegni che si prevede  di  registrare  nel
corso di ciascun esercizio in attuazione  degli  eventuali  piani  di
rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare
il ripiano del disavanzo  effettuato  e  di  individuare  l'eventuale
ulteriore disavanzo  che  potrebbe  formarsi  nel  corso  di  ciascun
esercizio. 
      Gli  enti  che  erano  gia'  in  disavanzo   al   31   dicembre
dell'esercizio precedente illustrano altresi' le attivita' svolte per
il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo  del  disavanzo
presunto al 31 dicembre e' migliorato rispetto  a  quello  risultante
nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto
in via definitiva nel precedente bilancio  di  previsione  alla  voce
«Disavanzo di amministrazione». 
      Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la
nota  integrativa  indica  l'importo  del  disavanzo   applicato   al
precedente  bilancio  di  previsione  che  non  e'  stato  ripianato,
distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto  formatosi
nel corso dell'esercizio, secondo le modalita' previste dal paragrafo
9.2.27  del  principio  applicato  della   contabilita'   finanziaria
(allegato 4/2). 
      Con  particolare  riferimento  al   disavanzo   derivante   dal
riaccertamento straordinario dei  residui  l'art.  4,  comma  6,  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e
le modalita' di  ripiano  dell'eventuale  maggiore  disavanzo  al  1°
gennaio 2015, prevede «La nota integrativa al bilancio di  previsione
indica le modalita' di copertura dell'eventuale  disavanzo  applicato
al bilancio distintamente per la quota derivante  dal  riaccertamento
straordinario rispetto a quella derivante dalla  gestione  ordinaria.
La  nota  integrativa  indica  altresi'  le  modalita'  di  copertura
contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art.  3,  comma
13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.» 
      Pertanto, la nota  integrativa  descrive  la  composizione  del
risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al
bilancio di previsione (lettera  E),  se  negativo  e,  per  ciascuna
componente del disavanzo, indica le modalita' di ripiano definite  in
attuazione delle rispettive discipline e l'importo da  ripianare  per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.  Tali
indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo  periodo
dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale  prevede  che  l'eventuale
ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo  considerato  nel
piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del  piano
di rientro in corso. 
    c) il paragrafo 13.10.3, e' sostituito dal seguente: 
      13.10.3 Gli enti in disavanzo  al  31  dicembre  dell'esercizio
descrivono  nella  relazione  sulla  gestione  le  cause  che   hanno
determinato tale  risultato,  gli  interventi  assunti  in  occasione
dell'accertamento del disavanzo  di  amministrazione  presunto  o  di
successive  rideterminazioni   del   disavanzo   di   amministrazione
presunto,  e  le  iniziative  che  si  intende  assumere  a   seguito
dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo. 
      Gli  enti  che  erano  gia'  in  disavanzo   al   31   dicembre
dell'esercizio precedente illustrano altresi' le attivita' svolte nel
corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando  se
l'importo del disavanzo al  31  dicembre  e'  migliorato  rispetto  a
quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari
a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di  previsione  alla
voce «Disavanzo di amministrazione». 
      Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la
relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato  al
bilancio di previsione (alla voce «Disavanzo di amministrazione») che
non  e'  stato  ripianato,  distinguendolo   dall'eventuale   importo
dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio,  secondo
le modalita' previste dal paragrafo 9.2.26  del  principio  applicato
della contabilita' finanziaria (allegato 4/2). 
      Con  riferimento  al  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento
straordinario  dei  residui  l'art.  4,  comma  5,  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalita'
di ripiano dell'eventuale maggiore  disavanzo  al  1°  gennaio  2015,
prevede «La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la  quota
di disavanzo ripianata  nel  corso  dell'esercizio,  distinguendo  il
disavanzo  riferibile  al  riaccertamento  straordinario  da   quello
derivante dalla gestione. La relazione  analizza  altresi'  la  quota
ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art.  3,  comma
13, del citato decreto legislativo  n.  118  del  2011.  In  caso  di
mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le  modalita'  di
copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio  in
corso di gestione delle quote non ripianate». 
      Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la  composizione
del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato
nell'allegato a) al  rendiconto  (lettera  E),  se  negativo  e,  per
ciascuna  componente  del  disavanzo   proveniente   dal   precedente
esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui  il
rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive  discipline  e
l'importo da ripianare per ciascuno degli  esercizi  considerati  nel
bilancio di previsione in corso di gestione. 
      Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti
tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo  periodo
dell'art. 188, comma 1, del TUEL, il quale  prevede  che  l'eventuale
ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo  considerato  nel
piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del  piano
di rientro in corso.