Art. 2 
 
            Allegato 4/2 - Principio contabile applicato 
               concernente la contabilita' finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  paragrafo  3.20-bis  le  parole  «fanno  riferimento  alle
indicazioni definite in sede  nomofilattica  dalla  Corte  dei  conti
(deliberazioni  della  Sezione  delle  autonomie  n.  33/2015  e   n.
28/2017)» sono sostituite dalle seguenti «applicano l'art. 39-ter del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8»; 
    b) il paragrafo 9.2 e' sostituito dai seguenti: 
9.2 Il risultato di amministrazione 
  9.2.1. Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio  e'
costituito dal fondo di cassa esistente  al  31  dicembre  dell'anno,
maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui  passivi,  come
definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e
dell'eventuale riaccertamento di cui al paragrafo 9.1, al  netto  del
fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. 
  Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si
rinvia a quanto indicato al riguardo al paragrafo 4.1. 
  9.2.2 Il risultato di amministrazione e' accertato e  verificato  a
seguito dell'approvazione del rendiconto  dell'esercizio  precedente,
ed e' pari all'importo della lettera A dell'allegato  riguardante  il
risultato di amministrazione. 
  Nel risultato di amministrazione delle  regioni  e  delle  province
autonome   sono    evidenziati    i    residui    attivi    derivanti
dall'accertamento  di  entrate  tributarie  sulla  base  della  stima
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle  finanze  e  l'importo  dell'eventuale  disavanzo   da   debito
autorizzato  e  non  contratto,  rappresentato   dalla   lettera   F)
dell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di
amministrazione. 
  9.2.3 Il risultato di amministrazione e' applicabile solo al  primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, per  finanziare  le
spese che si  prevede  di  impegnare  nel  corso  di  tale  esercizio
imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. Il  risultato
di amministrazione e' applicato anche agli  esercizi  successivi  nel
rispetto dalla disciplina del fondo anticipazioni  di  liquidita'  di
cui al paragrafo 3-20-bis. 
  A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata  del
primo esercizio puo' costituire la copertura  del  fondo  pluriennale
vincolato stanziato in spesa,  corrispondente  al  fondo  pluriennale
iscritto in entrata degli esercizi successivi. 
  Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo  pluriennale  vincolato
e' stato stanziato i relativi  impegni  pluriennali  non  sono  stati
formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le
risorse tornano a costituire il risultato di  amministrazione  al  31
dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo  le  modalita'
previste nel presente principio. 
  9.2.4 In occasione della predisposizione del bilancio di previsione
e'  necessario  procedere  alla  determinazione  del   risultato   di
amministrazione presunto, che consiste in una previsione  ragionevole
e  prudente   del   risultato   di   amministrazione   dell'esercizio
precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data  di
elaborazione del bilancio di previsione. 
  9.2.5 Non e' conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in  sede  preventiva,
attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato  e
verificato a seguito della procedura  di  approvazione  del  bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte
costituzionale). 
  Tuttavia,  in   occasione   dell'approvazione   del   bilancio   di
previsione, e con successive variazioni di  bilancio,  e'  consentito
l'utilizzo della quota  del  risultato  di  amministrazione  presunto
costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate  risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato, secondo  le  modalita'  di  seguito
riportate. 
  Nel caso in cui  il  bilancio  di  previsione  preveda  l'immediato
utilizzo  della  quota  vincolata  dell'avanzo   di   amministrazione
presunto, entro il 31  gennaio  dell'esercizio  cui  il  bilancio  si
riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta,  del
prospetto aggiornato  riguardante  il  risultato  di  amministrazione
presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle
spese vincolate. 
  Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata  del  risultato  di
amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si
provvede immediatamente alle necessarie variazioni  di  bilancio  che
adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. 
  In  assenza  dell'aggiornamento  del   prospetto   riguardante   il
risultato di amministrazione  presunto,  si  provvede  immediatamente
alla variazione di bilancio che  elimina  l'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione. 
  Le   eventuali   variazioni   di   bilancio    che,    in    attesa
dell'approvazione  del  consuntivo,  applicano  al   bilancio   quote
vincolate o accantonate del  risultato  di  amministrazione,  possono
essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta  del
prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto. 
  9.2.6 Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie
di  spesa   vincolate   derivanti   da   stanziamenti   di   bilancio
dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai  dirigenti  se
previsto dal regolamento di contabilita' o, in assenza di norme,  dal
responsabile finanziario. 
  9.2.7 In ogni caso il risultato di  amministrazione  non  puo'  mai
essere considerato una somma «certa», in quanto esso  si  compone  di
poste  che  presentano  un  margine  di  aleatorieta'  riguardo  alla
possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui
passivi. 
  Considerato che una quota  del  risultato  di  amministrazione,  di
importo corrispondente a  quello  dei  residui  attivi  di  dubbia  e
difficile esazione, e' destinato a dare copertura alla  cancellazione
dei  crediti,  l'accantonamento  di  una  quota  del   risultato   di
amministrazione al fondo crediti di dubbia  esigibilita'  costituisce
lo  strumento  per   rendere   meno   «incerto»   il   risultato   di
amministrazione. 
  L'accantonamento di una quota del risultato di  amministrazione  al
fondo crediti di dubbia  esigibilita'  e'  effettuato  per  l'importo
complessivo determinato nel prospetto concernente il  fondo  crediti,
allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente  dalla  parte
in conto capitale). 
  9.2.8 Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi  liberi,
vincolati, accantonati e destinati agli investimenti. 
  «Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione  le
entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 
    a) nei casi in cui la legge o i  principi  contabili  generali  e
applicati della contabilita' finanziaria individuano  un  vincolo  di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i
vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle  leggi  statali
che dalle leggi regionali. Per le regioni  i  vincoli  sono  previsti
solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo
di  destinazione  su  propri  trasferimenti  di  risorse   a   favore
dell'ente, si e' in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti  e
non da legge; 
    b)  derivanti  da  mutui  e  finanziamenti   contratti   per   il
finanziamento di investimenti determinati; 
    c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per  una
specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti  UE  si
estende  alle  risorse  destinate   al   cofinanziamento   nazionale.
Pertanto, tali risorse devono essere considerate come  "vincolate  da
trasferimenti" ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente.  Per
gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse  non  rileva  ai
fini della disciplina dei vincoli cassa.»; 
    d)  derivanti  da  entrate  straordinarie,  non   aventi   natura
ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente
attribuito una specifica destinazione.  E'  possibile  attribuire  un
vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi  natura
ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del  disavanzo
di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio (per gli enti locali compresi i  debiti  fuori  bilancio  ai
sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui  sia  stata  accertata,
nell'anno  in   corso   e   nei   due   anni   precedenti   l'assenza
dell'equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono  attribuire
il vincolo di destinazione in  caso  di  disavanzo  da  indebitamento
autorizzato con legge non  ancora  accertato.  I  vincoli  attribuiti
dalla regione con propria legge regionale, sono considerati  «vincoli
formalmente attribuiti dalla regione e non  vincoli  derivanti  dalla
legge e dai principi contabili». 
  9.2.9  E'  necessario  distinguere  le   entrate   vincolate   alla
realizzazione di una specifica  spesa,  dalle  entrate  destinate  al
finanziamento di una generale categoria  di  spese,  quali  la  spesa
sanitaria. Fermo restando  l'obbligo  di  rispettare  sia  i  vincoli
specifici sia la destinazione generica delle  risorse  acquisite,  si
sottolinea che la disciplina  prevista  per  l'utilizzo  delle  quote
vincolate del risultato di amministrazione non si  applica  alle  cd.
risorse destinate. 
  Con riferimento alla lettera a) del paragrafo 9.2.8,  costituiscono
quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi  di  quanto
previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi  di  un
elenco esemplificativo): 
    1. l'eventuale differenza positiva  derivante  dalla  regolazione
annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti  dai  contratti
derivati,  destinata  a  garantire  i  rischi  futuri  del  contratto
(paragrafo 3.23); 
    2.  l'accantonamento  dei  proventi   derivanti   dall'estinzione
anticipata di un derivato, nel caso di  valore  di  mercato  positivo
(cd. mark to market),  per  un  valore  corrispondente  alle  entrate
accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di  tutti  i
derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market
negativi futuri  e,  in  caso  di  quota  residua,  per  l'estinzione
anticipata del debito (paragrafo 3.23); 
    3. una quota pari al  credito  IVA  maturato  per  operazioni  di
investimento finanziate con il debito. Il vincolo e'  destinato  alla
realizzazione di investimenti; (paragrafo 5.2, lettera e); 
    4. la quota del risultato corrispondente ai residui  passivi  non
classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per
essere  reimputati  alla  competenza  dell'esercizio   in   gestione,
correttamente classificato (paragrafo 9.1). 
  9.2.10 La quota accantonata del  risultato  di  amministrazione  e'
costituita da: 
    1. l'accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'
(paragrafo 3.3); 
    2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti  (solo
per le regioni, fino al loro smaltimento); 
    3. gli accantonamenti per le passivita' potenziali (fondi spese e
rischi). 
  Le  quote  accantonate  del  risultato  di   amministrazione   sono
utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi  per  i  quali
sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non
puo' piu' verificarsi,  la  corrispondente  quota  del  risultato  di
amministrazione e' liberata dal vincolo. 
  L'utilizzo  della  quota  accantonata  per  i  crediti  di   dubbia
esigibilita' e' effettuato a seguito della cancellazione dei  crediti
dal conto del bilancio, riducendo di pari  importo  il  risultato  di
amministrazione. 
  Con il bilancio di  previsione  o,  nel  corso  dell'esercizio  con
provvedimento  di  variazione  al  bilancio,  e'  sempre   consentito
l'utilizzo delle quote accantonate del risultato  di  amministrazione
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato. 
  Con  provvedimento  di  variazione  al  bilancio  effettuato  prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente,  e'
consentito  l'utilizzo  degli  accantonamenti  effettuati  nel  corso
dell'esercizio precedente, se la  verifica  prevista  per  l'utilizzo
anticipato delle quote vincolate  del  risultato  di  amministrazione
presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e  integrazioni,  sono
effettuate  con  riferimento  a  tutte  le   entrate   e   le   spese
dell'esercizio precedente e  non  solo  alle  entrate  e  alle  spese
vincolate. 
  9.2.11 La quota del risultato  di  amministrazione  destinata  agli
investimenti e' costituita dalle  entrate  in  conto  capitale  senza
vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili  con
provvedimento   di   variazione   di   bilancio   solo   a    seguito
dell'approvazione del  rendiconto.  Negli  allegati  al  bilancio  di
previsione   e   al   rendiconto   riguardanti   il   risultato    di
amministrazione, non si provvede all'indicazione  della  destinazione
agli investimenti delle entrate in  conto  capitale  che  hanno  dato
luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita',  per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
stesse. 
  9.2.12 La quota libera del risultato di amministrazione puo' essere
utilizzata con il bilancio  di  previsione  o  con  provvedimento  di
variazione  di  bilancio,  solo  a  seguito   dell'approvazione   del
rendiconto, per  le  finalita'  di  seguito  indicate  in  ordine  di
priorita': 
    a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
    b) per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del
TUEL) ove  non  possa  provvedersi  con  mezzi  ordinari.  Per  mezzi
ordinari si intendono tutte le possibili  politiche  di  contenimento
delle  spese  e  di  massimizzazione  delle  entrate  proprie,  senza
necessariamente arrivare all'esaurimento delle  politiche  tributarie
regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo  libero
per la salvaguardia  degli  equilibri  senza  avere  massimizzato  la
pressione fiscale; 
    c) per il finanziamento di spese di investimento; 
    d) per il finanziamento delle  spese  correnti  a  carattere  non
permanente; 
    e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
  Pertanto,   l'utilizzo   dell'avanzo    di    amministrazione    e'
prioritariamente  destinato  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. 
  Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere  approvato
in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui  alla  lettera
b), nel caso in cui il bilancio e' approvato: 
    a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente; 
    b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal  regolamento
e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio; 
    c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare
il bilancio in equilibrio; 
  contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio  devono
essere assunti i provvedimenti di  cui  all'art.  50,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 118/2011  (per  le  regioni),  e  adottate  le
procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo  a  salvaguardia  degli
equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui  alla
lettera b), puo' essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti
di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per
le  regioni),  e  delle  procedure  dell'art.  193  di  controllo   a
salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali). 
  9.2.13 Resta salva la possibilita' di impiegare  l'eventuale  quota
del risultato  di  amministrazione  «svincolata»,  sulla  base  della
determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di  dubbia
esigibilita' rispetto alla consistenza dei  residui  attivi  di  fine
anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti  di
dubbia  esigibilita'  nel  bilancio  di   previsione   dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
  9.2.14 L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato
di amministrazione  e'  consentito  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione  o  l'avvio
di attivita' soggette  a  termini  o  scadenza,  sulla  base  di  una
relazione documentata  del  dirigente  competente.  A  tal  fine,  la
giunta, dopo avere acquisito  il  parere  dell'organo  di  revisione,
delibera  una  variazione  del  bilancio  provvisorio  in  corso   di
gestione,  che  dispone  l'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione
vincolato  o  accantonato  determinato,  sulla  base   di   dati   di
pre-consuntivo  dell'esercizio  precedente,  secondo   le   modalita'
previste dal paragrafo 9.2.5. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio,
se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione  presunto
evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione  2
del prospetto), non e' possibile proseguire la  gestione  secondo  le
regole dell'esercizio provvisorio. E' necessario che  l'ente  proceda
all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra
le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del  bilancio  di
previsione, la gestione prosegue secondo  le  regole  della  gestione
provvisoria. 
  9.2.15 L'utilizzo delle quote vincolate,  accantonate  e  destinate
del risultato di amministrazione da parte  degli  enti  in  disavanzo
(che presentano un importo negativo della  lettera  E  del  prospetto
riguardante   il   risultato   di   amministrazione    dell'esercizio
precedente), e' consentito per un importo non superiore a  quello  di
cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di
amministrazione  dell'esercizio  precedente,  al  netto  della  quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione  per
il fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo anticipazione  di
liquidita', incrementato dell'importo  del  disavanzo  da  recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. 
  Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario  utilizzano
le quote accantonate e vincolate  del  risultato  di  amministrazione
senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidita'. 
  9.2.16 Nel caso in cui  l'importo  della  lettera  A  dell'allegato
riguardante  il  risultato  di  amministrazione  risulti  negativo  o
inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e per  il
fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono  applicare  al
bilancio di previsione la quota vincolata,  accantonata  e  destinata
del risultato di amministrazione  per  un  importo  non  superiore  a
quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo  esercizio  del
bilancio di previsione. 
  9.2.17 La quota accantonata del risultato  di  amministrazione  nel
fondo anticipazione di liquidita' di cui  all'art.  1,  commi  692  e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di  cui  all'art.  1,
comma 907, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  di  cui  all'art.
39-ter, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e di  cui
agli articoli 116 comma 2 e art. 117 comma 6,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, e' applicata al bilancio  anche  da  parte  degli
enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie. 
  9.2.18 Nelle more dell'approvazione del  rendiconto  dell'esercizio
precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di
amministrazione applicabile al bilancio di previsione,  gli  enti  in
disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato  di
amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In  caso
di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di  verifica
del risultato di amministrazione effettuata sulla base  dei  dati  di
preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, per le regioni e  di  cui  all'art.  187,  comma
3-quater, del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli
enti locali. 
  9.2.19 Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri  rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le  quote  vincolate,
accantonate  e  destinate  del  risultato  di  amministrazione.  Tale
disposizione si applica alle Regioni  e  alle  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  in  caso  di  ritardo  nell'approvazione  del
rendiconto da parte della giunta per  consentire  la  parifica  delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 
  9.2.20 Sono  in  disavanzo  di  amministrazione  gli  enti  con  un
risultato di amministrazione di importo insufficiente  a  comprendere
le relative quote vincolate, destinate ed accantonate.  Il  disavanzo
di amministrazione da ripianare e' pari  all'importo  negativo  della
lettera E dell'allegato riguardante il risultato di  amministrazione.
Nel caso in cui il legislatore abbia autorizzato specifiche modalita'
di ripiano di singole quote del disavanzo di  amministrazione,  nella
nota illustrativa e nella relazione sulla gestione  e'  descritta  la
composizione del disavanzo tra  tali  componenti  e  la  composizione
delle  relative  quote  di  ripiano  da   applicare   agli   esercizi
considerati nel bilancio di previsione. 
  9.2.21  Il  disavanzo  di  amministrazione  accertato   a   seguito
dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito  autorizzato  e
non  contratto  di  cui  all'art.  40   del   presente   decreto   e'
tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone  l'intero  importo
nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione  in  corso
di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo  da  recuperare.
La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione,  applica
al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della  gestione  e'
equiparata  a  tutti  gli  effetti  alla  mancata  approvazione   del
rendiconto. 
  Nei casi espressamente previsti dalla legge e' possibile  ripartire
il disavanzo tra piu' esercizi. 
  9.2.22 Per il recupero  della  quota  del  disavanzo  derivante  da
debito autorizzato e  non  contratto  e'  iscritta  in  bilancio  una
apposta voce, distinta rispetto a  quella  riguardante  il  disavanzo
derivante dalla gestione, denominata «Disavanzo derivante dal  debito
autorizzato e non contratto». A fronte di tale voce,  in  entrata  e'
iscritto uno stanziamento di importo  corrispondente  riguardante  le
accensioni di prestiti, che sara' oggetto di accertamento in presenza
di effettive esigenze di cassa. 
  9.2.23 E' applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di
amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del
medesimo bilancio di  previsione.  A  seguito  dell'approvazione  del
rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del  disavanzo
di  amministrazione  dell'esercizio  precedente,  si  provvede   alle
iniziative  necessarie  al  ripiano  del  disavanzo   definitivamente
accertato. Nel rispetto del  principio  della  prudenza,  nelle  more
dell'approvazione del rendiconto  della  gestione,  e'  applicato  al
bilancio  di  previsione  in  gestione  anche  l'eventuale   maggiore
disavanzo   di   amministrazione   presunto   accertato   nel   corso
dell'esercizio,  ad  esempio  in  occasione   dall'approvazione   del
rendiconto da parte della giunta regionale. 
  9.2.24 Il disavanzo di amministrazione puo' essere ripianato  negli
esercizi considerati nel bilancio di  previsione  in  ogni  caso  non
oltre   la   durata   della    consiliatura/legislatura    regionale,
contestualmente all'adozione di una  delibera  consiliare  avente  ad
oggetto il  piano  di  rientro  dal  disavanzo.  Ad  esempio,  se  la
consiliatura/legislatura regionale  termina  nel  corso  del  secondo
esercizio considerato nel bilancio di  previsione,  il  disavanzo  di
amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio. 
  9.2.25 Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un  piano  di
rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di  amministrazione,
la deliberazione che approva il piano di rientro contiene: 
    a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del  disavanzo
oggetto del piano di rientro. Se  approvato  con  riferimento  ad  un
disavanzo  di  amministrazione  presunto,  il  piano  di  rientro  e'
aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto; 
    b) l'analisi delle cause che hanno determinato  il  disavanzo  di
amministrazione; 
    c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per
recuperare  il  disavanzo.  Ai  fini  del  rientro   possono   essere
utilizzate tutte  le  economie  di  spesa  e  tutte  le  entrate,  ad
eccezione di quelle provenienti  dall'assunzione  di  prestiti  e  di
quelle con specifico vincolo  di  destinazione,  nonche'  i  proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da  altre
entrate in c/capitale; 
    d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale
del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle  norme
di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del
ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole,  prima
delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio; 
    e)   l'individuazione   puntuale,   distintamente   per   ciascun
esercizio, delle entrate e  delle  economie  di  spesa  destinate  al
ripiano del disavanzo; 
    f) l'impegno formale di evitare la formazione di  ogni  ulteriore
potenziale disavanzo. 
  Il piano di rientro dal  disavanzo  e'  sottoposto  al  parere  del
collegio dei revisori. 
  Con periodicita' almeno semestrale il presidente/sindaco  trasmette
al Consiglio una relazione riguardante lo  stato  di  attuazione  del
piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. 
  La  relazione  del  primo  semestre  puo'  essere   allegata   alla
variazione di assestamento se approvata  entro  il  termine  previsto
dall'art. 50, comma 1,  del  presente  decreto  per  le  regioni,  le
province  autonome,  e  i  loro  organismi  ed  enti  strumentali,  e
dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del  2000  per
gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali. 
  La relazione di fine esercizio puo' essere inserita nella relazione
sulla gestione al rendiconto. 
  Il  piano  di  rientro  che  individua  puntualmente   i   maggiori
accertamenti e/o i minori impegni che  si  prevede  di  registrare  a
seguito dell'attuazione del piano di rientro  nel  corso  di  ciascun
esercizio, consente di verificare l'importo del  disavanzo  ripianato
annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo  che
potrebbe formarsi nel corso di  ciascun  esercizio.  Le  informazioni
necessarie per tale verifica possono  essere  riportate  anche  nella
nota integrativa al bilancio di previsione. 
  Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel  corso
di un esercizio, che ha determinato  il  mancato  ripiano,  totale  o
parziale, del disavanzo previsto  per  tale  esercizio,  deve  essere
aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale.  Il
piano e' aggiornato con le  stesse  modalita'  previste  per  la  sua
approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non e' in condizione
di svolgere la propria funzione e non puo' continuare ad  autorizzare
il ripiano pluriennale del disavanzo. 
  9.2.26  Se  in  occasione  dell'approvazione  del   rendiconto   il
disavanzo di amministrazione non e' migliorato rispetto al  disavanzo
di amministrazione dell'esercizio precedente  di  un  importo  almeno
pari a  quello  definitivamente  iscritto  alla  voce  «Disavanzo  di
amministrazione»  del  precedente  bilancio  di  previsione  per   il
medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate  al  bilancio  e
non recuperate sono interamente  applicate  al  primo  esercizio  del
bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta  alle  quote
del recupero previste dai piani di rientro in corso di  gestione  con
riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore  disavanzo
e'  ripianato  dagli  enti  locali  secondo  le  modalita'   previste
dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL,  non  oltre  la
scadenza del piano  di  rientro  in  corso,  e  dalle  regioni  negli
esercizi considerati nel bilancio di previsione,  in  ogni  caso  non
oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. 
  A tal fine: 
    a)  e'  considerato  ripianato  il  disavanzo  applicato  in  via
definitiva  al  bilancio  di  previsione  per  il  quale,  nel  corso
dell'esercizio,  sono  state  pienamente  realizzate  le   operazioni
individuate nel relativo piano di rientro, per  un  importo  pari  ai
maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle
scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro  (o
nella nota integrativa al bilancio  di  previsione).  Ai  fini  della
compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del  principio
applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo
ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il  piano
di rientro si riferisce; 
    b) il  disavanzo  non  ripianato  e'  pari  alla  differenza  tra
l'importo  iscritto  in  via  definitiva  alla  voce  «Disavanzo   di
amministrazione» nel bilancio di previsione per  l'esercizio  cui  il
rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla  lettera
a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28; 
    c)  l'ulteriore  disavanzo  e'  costituito  dal  nuovo  disavanzo
formatosi  nel  corso  dell'esercizio,   indicato   come   «Disavanzo
dell'esercizio N» nei prospetti  di  cui  al  paragrafo  13.10.3  del
principio applicato della programmazione. 
  Nei casi in cui non e' possibile verificare la realizzazione  degli
accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel  piano
di rientro,  il  disavanzo  ripianato  e'  pari  alla  riduzione  del
disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato  al  rendiconto
concernente il risultato di amministrazione rispetto a  quello  della
lettera E del rendiconto dell'esercizio  precedente.  Ai  fini  della
compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del  principio
applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo
ripianato  sono  attribuite  alle   componenti   del   disavanzo   di
amministrazione in ordine di anzianita' di formazione  del  disavanzo
stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13; 
  Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le  regioni  e  le
province  autonome  verificano  la   riduzione   del   risultato   di
amministrazione   rispetto   al    risultato    di    amministrazione
dell'esercizio  precedente  al  netto  delle  rispettive  quote   del
disavanzo da debito autorizzato e non contratto. 
  9.2.27  Anche  con  riferimento  al  disavanzo  di  amministrazione
presunto,  se  non   e'   migliorato   rispetto   al   risultato   di
amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a
quello  iscritto  alla  voce  «Disavanzo  di   amministrazione»   del
precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote
del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non  recuperate
sono  interamente  applicate  al  primo  esercizio  del  bilancio  di
previsione  nel  quale  e'  stato   determinato   il   risultato   di
amministrazione  presunto,  in  aggiunta  alle  quote  del   recupero
previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento  a
tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore  disavanzo  presunto  e'
ripianato dagli enti locali secondo le modalita' previste dall'ultimo
periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la  scadenza  del
piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati
nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre  la  durata  della
consiliatura/legislatura   regionale.    Per    le    modalita'    di
determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo
si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi  in  cui  non  e'  ancora
possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e
delle economie di spesa previsti nel piano di rientro,  il  disavanzo
ripianato e' pari alla riduzione del  disavanzo  rappresentato  dalla
lettera E dell'allegato  al  bilancio  concernente  il  risultato  di
amministrazione rispetto a quello  della  lettera  E  del  rendiconto
dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente
non e'  ancora  stato  approvato  si  fa  riferimento  al  rendiconto
approvato in  Giunta  o  a  dati  di  preconsuntivo.  Ai  fini  della
compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7  del  principio
applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo
ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in  ordine
di anzianita' di formazione del  disavanzo  stesso.  Al  riguardo  si
rinvia all'esempio n. 13. 
  9.2.28  Il  disavanzo  di  amministrazione  di  un  esercizio   non
applicato  al  bilancio  e  non  ripianato  a  causa  della   tardiva
approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione  del
disavanzo gia' approvato,  ad  esempio  a  seguito  di  sentenza,  e'
assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla  lettera  b)  del
paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per  l'intero  importo
all'esercizio in corso di gestione.  Sono  escluse  dall'applicazione
del principio le sentenze  che  comportano  la  formazione  di  nuove
obbligazioni giuridiche per le quali  non  era  possibile  effettuare
accantonamenti. E' tardiva  l'approvazione  del  rendiconto  che  non
consente l'applicazione  del  disavanzo  al  bilancio  dell'esercizio
successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato. 
  9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e  non
ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento
di somme dovute da altri livelli di governo  a  seguito  di  sentenze
della  Corte  costituzionale  o  di  sentenze  esecutive   di   altre
giurisdizioni puo' essere ripianato nei tre esercizi  successivi,  in
quote  costanti,  con  altre  risorse  dell'ente  ovvero  in  ragione
dell'esigibilita' dei suddetti  trasferimenti  secondo  il  piano  di
erogazione delle somme comunicato  formalmente  dall'ente  erogatore,
anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso  resta
fermo il termine dei tre  esercizi  per  il  ripiano  del  disavanzo,
mentre   non   si   applica   il   limite    della    durata    della
consiliatura/legislatura regionale. 
  9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel  corso  di  un
esercizio per un importo superiore a quello  applicato  al  bilancio,
determinato dall'anticipo  delle  attivita'  previste  nel  piano  di
rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei  minori
impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione
del piano di rientro, puo' non essere  applicato  al  bilancio  degli
esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un  piano
di rientro che individua  le  attivita'  da  adottare  annualmente  e
preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla  fine
di ciascun esercizio possono: 
    a)  quantificare   il   maggiore   ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato
in via definitiva al bilancio di previsione; 
    b)  verificare  se   tale   maggiore   ripiano   e'   determinato
dall'anticipo delle attivita' previste nel piano di rientro  per  gli
anni successivi; 
    c) ridurre il disavanzo da ripianare  negli  esercizi  successivi
per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di
cui alla lettera b). 
  Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il
maggiore ripiano del disavanzo  e'  attribuito  alle  componenti  del
disavanzo di amministrazione in ordine di  anzianita'  di  formazione
del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste  nell'esercizio
successivo e  seguenti  e  restano  ferme  le  modalita'  di  ripiano
previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto. 
    c) al paragrafo 11.1 le parole «Le caratteristiche  del  bilancio
finanziario  di  previsione  adottato  in  attuazione   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per il  tesoriere»  sono
sostituite  dalle   seguenti   «Le   caratteristiche   del   bilancio
finanziario  di  previsione  adottato  in  attuazione   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per  il  tesoriere,  nei
casi in cui e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti,»; 
    d) al  paragrafo  11.3  le  parole  «Il  tesoriere,  in  fase  di
estinzione degli ordinativi di pagamento, verifica  il  rispetto  del
doppio  vincolo  giuridico»  sono  sostituite  dalle   seguenti   «Il
tesoriere, nei casi in cui e'  tenuto  ad  effettuare  controlli  sui
pagamenti, in  fase  di  estinzione  degli  ordinativi  di  pagamento
verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico»; 
    e) al paragrafo 11.5 le parole «Il decreto legislativo n. 118 del
2011 ha conservato l'attuale rapporto tra unita' di voto in  sede  di
delibera  consiliare  e  ambito  di  controllo  del  tesoriere»  sono
sostituite dalle seguenti «Il decreto legislativo n. 118 del 2011  ha
conservato l'attuale rapporto tra unita' di voto in sede di  delibera
consiliare e ambito di controllo del tesoriere nei  casi  in  cui  e'
tenuto ad effettuare verifiche sui pagamenti»; 
    f) al paragrafo 11.6 le parole «La classificazione delle  entrate
in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e  Titoli
prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del  decreto  legislativo  n.
118 del  2011  non  comporta,  per  il  tesoriere,  differenze  nelle
modalita' della gestione  del  bilancio  rispetto  al  passato»  sono
sostituite dalle seguenti «La classificazione delle entrate in Titoli
e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e  Titoli  prevista
dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto  legislativo  n.  118  del
2011 non comporta per il tesoriere, nei casi  in  cui  e'  tenuto  ad
effettuare controlli sui pagamenti, differenze nelle modalita'  della
gestione del bilancio rispetto al passato»; 
    g) al paragrafo 11.6 le parole «Il  bilancio  non  conforme  allo
schema previsto dall'allegato n.  9  al  presente  decreto  non  deve
essere accettato dal tesoriere.» sono sostituite dalle  seguenti  «Il
bilancio non conforme allo schema  previsto  dall'allegato  n.  9  al
presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere, nei casi in
cui e' tenuto ad effettuare il controllo sui pagamenti.»; 
    h) al paragrafo 11.8 le  parole  «cio'  in  quanto  il  tesoriere
traccia (nelle schede di svolgimento per ogni  singola  tipologia  di
entrata e per  ogni  singolo  programma  di  spesa)  l'aumento  o  la
diminuzione» sono  sostituite  dalle  seguenti  «cio'  in  quanto  il
tesoriere, nei casi in cui e' tenuto ad effettuare il  controllo  sui
pagamenti, traccia l'aumento o la diminuzione»; 
    i) alla fine  dell'appendice  tecnica  e'  inserito  il  seguente
esempio n. 13: 
Esempio n. 13 - Verifica ripiano del disavanzo 
  Al 31 dicembre 2018 un ente accerta  un  disavanzo  di  5.020.  Nel
bilancio di previsione, con  riferimento  all'esercizio  2018,  aveva
previsto di ripianare un disavanzo pari a 500. 
  Il disavanzo al 31 dicembre 2017 era il seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Al 31 dicembre 2018 l'ente ha ridotto il proprio disavanzo di  180,
a fronte del recupero di 500 cui era tenuto. 
  In attuazione del paragrafo 9.2.26 del presente allegato, se l'ente
non e' in grado di collegare il miglioramento del  disavanzo  di  180
all'attuazione dei piani di rientro in essere, il recupero di 180  e'
attribuito in ordine di anzianita' di formazione  del  disavanzo:  al
disavanzo al 31 dicembre 2014 (per 100) e a quello da  riaccertamento
straordinario dei residui (per 80). 
  La verifica del ripiano del disavanzo al 31 dicembre  2018  risulta
la seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico