IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla  Comunita'  europea  (legge  comunitaria  per  il  1990)  ed  in
particolare l'art. 4, comma 3; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97»; 
  Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
  Vista la legge 18  novembre  2019,  n.  132,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto  il  riconoscimento  formale  dell'emergenza  COVID-19   come
calamita' naturale, ai sensi del regolamento (UE) n.  702/2014  della
Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giungo  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio; 
  Vista la decisione  di  esecuzione  della  Commissione  2014/372/UE
dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione per Stato membro  delle
risorse globali del FEAMP per il periodo 2014-2020; 
  Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego  dei  fondi
strutturali e di investimento europei, FONDI SIE, adottato in data 29
ottobre 2014 dalla Commissione europea; 
  Considerato  che  nell'Accordo  di  partenariato  2014-2020   viene
ribadito come le risorse di ciascuno dei Fondi SIE, articolate  sugli
obiettivi tematici previsti dall'art.  9  del  regolamento  generale,
concorrono agli obiettivi di sostenibilita' ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo  al  Fondo  europeo  per  gli
affari marittimi e la pesca  e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio; 
  Visti in particolare gli articoli 20 e 22, par. 2, del  regolamento
(UE) n. 508/2020 sulle  modifiche  al  programma  operativo  e  sulle
procedure e scadenze semplificate; 
  Vista la delibera CIPE 10/2015 del 28 gennaio  2015  relativa  alla
definizione dei criteri di  cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei
programmi europei  per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020  e
relativo monitoraggio; 
  Visto  il  Programma  operativo  FEAMP  2014/2020,   elaborato   in
conformita' al disposto dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 508/2014
e approvato dalla Commissione europea con la decisione di  esecuzione
n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 
  Visto il piano finanziario del Programma operativo  articolato  per
le priorita' previste dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 508/2014  e
per l'assistenza tecnica; 
  Vista l'intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta  del  17
dicembre  2015   sulla   ripartizione   percentuale   delle   risorse
comunitarie tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  per  le
priorita' 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza tecnica; 
  Visto il decreto  del  sottosegretario  di  Stato  delle  politiche
agricole alimentari e forestali n. 1034 del 19 gennaio  2016  recante
ripartizione delle risorse finanziarie  del  Fondo  europeo  per  gli
affari marittimi e la  pesca  (FEAMP  2014-2020)  rispettivamente  in
favore dello Stato e delle regioni; 
  Visto l'atto  repertorio  16/32/CRFS/10  del  3  marzo  2016  della
Conferenza  delle  regioni  e   delle   province   autonome   recante
ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale  del  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra  le
regioni e le province autonome  ad  esclusione  della  Regione  Valle
d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano; 
  Visto l'esito favorevole di valutazione del testo del provvedimento
«Accordo multiregionale» espresso in sede di Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 9 giugno 2016 (Repertorio atti n. 102/C S  R  del  9
giugno 2016); 
  Vista la nota p. 15286 del 20 settembre 2016 e il relativo allegato
con  cui  viene  sancita  l'intesa   per   l'adozione   dell'«Accordo
multiregionale»  al  fine  di  attuare  gli  interventi  cofinanziati
nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014-2020; 
  Vista  la  modifica  del  PO  FEAMP  ai   sensi   della   procedura
semplificata di cui all'art. 22 del  regolamento  (UE)  n.  508/2014,
accettata  dalla  Commissione  con  nota  Ares(2017)6320627  del   21
dicembre 2017; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018)  6576
dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione  C(2015)
8452  recante  approvazione  del   programma   operativo   «Programma
operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del  Fondo
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  in   Italia   CCI
2014IT14MFOP001; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione n.  C(2020)  128
del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di  esecuzione  C(2015)
8452 recante  approvazione  del  «Programma  operativo  FEAMP  Italia
2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli  affari
marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001; 
  Vista la nota informativa della DG Mare della  Commissione  europea
(Commission's Directorate-General  for  Maritime  Affairs)  «Risposta
alla emergenza da Coronavirus a sostegno dei settori  della  pesca  e
dell'acquacoltura» del 20 marzo 2020; 
  Visto  il  quadro  temporaneo  degli  aiuti  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19, approvato dalla
Commissione  europea  lo  scorso  20  marzo   2020,   successivamente
modificato in data 3 aprile 2020 e in data 2 luglio 2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 marzo  2020  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per  quanto  riguarda
misure specifiche volte a mobilitare  gli  investimenti  nei  sistemi
sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all'epidemia di  COVID-19  (Iniziativa  di  investimento  in
risposta al coronavirus); 
  Visto il regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2020  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda  misure  specifiche
volte a fornire  flessibilita'  eccezionale  nell'impiego  dei  fondi
strutturali e di investimento europei  in  risposta  all'epidemia  di
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2020  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto  riguarda  misure  specifiche
per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel  settore  della
pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  recante  «misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19»,  in  particolare,  l'art.  78,   comma
3-novies  del  suddetto  decreto-legge  cosi'  come  convertito   con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi  del  quale
«per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza
da COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale degli operatori
della pesca,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalita' e le procedure per  la  riprogrammazione  delle  risorse
previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per  gli
affari marittimi e per la pesca,  al  fine  di  favorire  il  massimo
utilizzo possibile delle relative misure da parte  dell'autorita'  di
gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale  nel
settore della pesca (FLAG)»; 
  Considerato, al tal fine, che il nuovo quadro  normativo  delineato
dall'Unione europea e' improntato a sostenere le imprese della  pesca
marittima e dell'acquacoltura attraverso l'immissione  tempestiva  di
risorse finanziarie  secondo  interventi  strategici  che  gli  Stati
membri dovranno disegnare per il breve e medio periodo; 
  Ritenuto necessario, infatti, in conformita' alla citata normativa,
fronteggiare i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza  da
COVID-19 assicurando la continuita' aziendale degli  operatori  della
pesca e definendo le modalita' e le procedure per la riprogrammazione
delle risorse previste dal Programma operativo  nazionale  del  Fondo
europeo per gli affari marittimi e per la pesca; 
  Ritenuto  che  sia  compito  dell'Autorita'  di  gestione  e  degli
Organismi intermedi del PO  FEAMP  2014-2020  riallocare  le  risorse
finanziarie non utilizzate sulle misure dello stesso Programma  cosi'
da meglio fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome in data 6 agosto 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le regioni e le province autonome sono  autorizzate  a  ridefinire,
nei limiti delle rispettive assegnazioni finanziarie del FEAMP (quota
UE, FdR e bilancio regionale), di  cui  all'Allegato  3  dell'Accordo
multiregionale  del  20  settembre  2016,  la  redistribuzione  delle
risorse,  anche  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  delle  misure
straordinarie di sostegno, di cui ai regolamenti  (UE)  n.  2020/460,
regolamento (UE) n. 2020/558  e  regolamento  (UE)  n.  2020/560,  da
attivare per far  fronte  ai  danni  diretti  e  indiretti  derivanti
dall'emergenza da COVID-19, e per assicurare la continuita' aziendale
degli operatori della pesca.