Art. 4 Le concertazioni territoriali e le procedure necessarie a garantire la riprogrammazione delle risorse previste dal PO FEAMP, che dovessero rendersi necessarie per rispondere adeguatamente sia allo stato di avanzamento del Programma sia agli sviluppi della situazione emergenziale di cui alla legge n. 27 del 24 aprile 2020, avvengono in sede di Tavolo istituzionale di cui al paragrafo 11.2 del PO FEAMP.