Art. 4 
 
  Le concertazioni territoriali e le procedure necessarie a garantire
la  riprogrammazione  delle  risorse  previste  dal  PO  FEAMP,   che
dovessero rendersi necessarie per rispondere adeguatamente  sia  allo
stato di avanzamento del Programma sia agli sviluppi della situazione
emergenziale di cui alla legge n. 27 del 24 aprile 2020, avvengono in
sede di Tavolo istituzionale di cui al paragrafo 11.2 del PO FEAMP.