Art. 3 
 
  1.  L'agevolazione  complessivamente  accordata  per  il   progetto
«GLIMER» e' pari a euro 139.921,60; 
  2. Le risorse nazionali  necessarie  per  gli  interventi,  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro  86.643,02,
nella forma di contributo nella spesa,  in  favore  del  beneficiario
Universita' della Calabria a valere sulle  disponibilita'  del  Fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica  e  tecnologica  FIRST
per l'anno 2015, giusta  riparto  con  decreto  interministeriale  n.
684/2015. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2015,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui  al  comma  2,  il  MUR  si
impegna a trasferire  ai  predetti  beneficiari  il  co-finanziamento
europeo previsto per il progetto, pari a euro  53.278,58,  ove  detto
importo venga versato dal Coordinatore dell'ENSUF  -  ERA-NET  Cofund
Smart Urban Futures sul conto di contabilita'  speciale  5944  IGRUE,
intervento relativo all'iniziativa ENSUF - ERA-NET Cofund Smart Urban
Futures,  cosi'  come  previsto  dal  contratto  n.  693443  fra   la
Commissione europea e  i  partner  dell'ERA-NET  Cofund  Smart  Urban
Futures (ENSUF), tra i quali  il  MUR  ed  ove  tutte  le  condizioni
previste  per  accedere  a  detto  contributo  vengano  assolte   dal
beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dall'Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e  comunque
mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;