IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio  2020  con  cui  sono  stati
modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di
corresponsione delle provvigioni di collocamento; 
  Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con  il  quale  si  e'
provveduto a modificare il  comma  4  dell'art.  6  del  «decreto  di
massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per  quali  tipologie  di
aste le provvigioni dovranno essere corrisposte,  nonche'  il  limite
massimo dell'ammontare totale emesso  ai  fini  della  corresponsione
delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2020   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 
  Considerato che l'importo  delle  emissioni  disposte  a  tutto  21
settembre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 163.520 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 2 ottobre 2019, nonche' 24 febbraio,
24 aprile, 25 maggio e 27 luglio 2020, con i quali e' stata  disposta
l'emissione delle prime nove tranche dei buoni del Tesoro  poliennali
0,40% con godimento  15  maggio  2019  e  scadenza  15  maggio  2030,
indicizzati,  nel   capitale   e   negli   interessi,   all'andamento
dell'Indice armonizzato dei prezzi  al  consumo  nell'area  dell'euro
(IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco  d'ora  innanzi
indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una decima tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una decima  tranche
dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  0,40%,  indicizzati  all'«Indice
Eurostat» («BTP€i»), con godimento  15  maggio  2019  e  scadenza  15
maggio 2030. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500  milioni  di
euro e un importo massimo di 750 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,40%,  pagabile  in
due semestralita' posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime due cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo
agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.