Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo, ha luogo il collocamento dell'undicesima tranche dei titoli
stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13
del «decreto di massima». 
  Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 25 settembre 2020.