Art. 4 
 
                 Procedure di gara per la fornitura 
             dei servizi di connettivita' per le scuole 
 
  1. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente decreto sono
indette procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei seguenti
servizi: 
    a. fornitura di infrastruttura fissa idonea a  garantire  servizi
di connettivita' fino a  1  Gigabit/s  in  download  e  banda  minima
garantita pari a 100Mbit/s simmetrici; 
    b. fornitura in opera  di  apparati  di  utente  (CPE),  compresa
fornitura  in  opera  dei  cavi,  tubi  e  materiali   di   posa   di
installazione e di cablaggio interno all'edificio; 
    c. servizi di assistenza tecnica e manutenzione, sia a livello di
infrastruttura,  sia  a  livello  di  trasporto,  sia   di   servizio
end-to-end; 
    d. servizi di trasporto dati,  compresa  eventuale  fornitura  di
apparati di trasporto,  dalla  scuola  fino  al  nodo  che  offre  il
servizio di accesso. 
  2. Le procedure selettive di cui al comma  precedente  sono  svolte
tramite  gara  aperta  con  applicazione  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualita' prezzo,  ai  sensi  degli  articoli  60  e  95  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici. 
  3. I servizi di cui al comma 1, lettere c)  e  d)  dovranno  essere
garantiti per un periodo pari a cinque anni dalla data di attivazione
degli stessi. 
  4. I soggetti aggiudicatari si impegnano a riconoscere ad  Infratel
Italia S.p.a. il diritto all'uso delle infrastrutture funzionali alla
realizzazione dei servizi di connettivita' oggetto  di  gara  per  un
periodo di almeno dieci anni a far data dalla loro attivazione.