Art. 4 Procedure di gara per la fornitura dei servizi di connettivita' per le scuole 1. Per l'attuazione delle attivita' di cui al presente decreto sono indette procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei seguenti servizi: a. fornitura di infrastruttura fissa idonea a garantire servizi di connettivita' fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrici; b. fornitura in opera di apparati di utente (CPE), compresa fornitura in opera dei cavi, tubi e materiali di posa di installazione e di cablaggio interno all'edificio; c. servizi di assistenza tecnica e manutenzione, sia a livello di infrastruttura, sia a livello di trasporto, sia di servizio end-to-end; d. servizi di trasporto dati, compresa eventuale fornitura di apparati di trasporto, dalla scuola fino al nodo che offre il servizio di accesso. 2. Le procedure selettive di cui al comma precedente sono svolte tramite gara aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualita' prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici. 3. I servizi di cui al comma 1, lettere c) e d) dovranno essere garantiti per un periodo pari a cinque anni dalla data di attivazione degli stessi. 4. I soggetti aggiudicatari si impegnano a riconoscere ad Infratel Italia S.p.a. il diritto all'uso delle infrastrutture funzionali alla realizzazione dei servizi di connettivita' oggetto di gara per un periodo di almeno dieci anni a far data dalla loro attivazione.