Art. 5 
 
                  Proprieta' delle opere realizzate 
 
  1.  Le  infrastrutture  realizzate  dagli  aggiudicatari   per   il
collegamento  delle   sedi   scolastiche   non   ancora   dotate   di
infrastrutture idonee all'offerta dei  servizi  di  cui  all'art.  4,
comma  1,  saranno  di  proprieta'  del  Ministero   dello   sviluppo
economico.