Art. 5 
 
                       Compenso ai componenti 
                    del comitato di sorveglianza 
 
  1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene corrisposta,  a
carico  della  liquidazione,  un'indennita'  annua  in  prededuzione,
imputata  alle  spese  di  procedura,  da   calcolarsi   sulla   base
dell'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato, determinata
sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime: 
    a) euro 1.500,00 per le procedure  che  presentino  nell'anno  di
riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro; 
    b) euro 2.000,00 per le procedure  che  presentino  nell'anno  di
riferimento un attivo realizzato superiore a 2,5 milioni euro e  fino
a 7,5 milioni di euro; 
    c) euro 2.500,00 per le procedure  che  presentino  nell'anno  di
riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro. 
  2. Nel caso in cui la procedura e' autorizzata  alla  continuazione
dell'esercizio dell'impresa,  l'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'
maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione. 
  3. L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 20%. 
  4. Il compenso di cui ai  commi  che  precedono  e'  liquidato  dal
commissario   con   cadenza   annuale,   nell'importo    ragguagliato
all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni  del
comitato di sorveglianza. 
  5. Ai componenti dei comitati di sorveglianza  spetta  il  rimborso
delle  spese  effettivamente   sostenute   e   documentate   per   la
partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale, nel rispetto  di
criteri e limiti approvati dall'Autorita' di vigilanza.