Art. 22. 
 
                            Controversie 
 
    22.1. Qualunque controversia tra associati, o tra gli associati e
l'associazione, con riguardo  all'esecuzione  e  interpretazione  del
presente Statuto e  comunque  alle  attivita'  dell'associazione,  e'
soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.