IL DIRETTORE GENERALE 
                   del Dipartimento delle finanze 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  Visto l'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30  dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1983, n. 53, come modificato dall'art. 53, comma 5-quater, lettere a)
e b), del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,  che  individua
tra i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche anche
gli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione  a  lungo  termine
senza conducente; 
  Visto l'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99,  come  modificato
dall'art. 53,  comma  5-ter,  del  decreto-legge  n.  124  del  2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, dall'art.
1,  comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e
dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  che  detta
disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione  della
riscossione della tassa automobilistica dovuta per le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della  legge  n.  99  del
2009, che relativamente alla tassa dovuta  per  veicoli  concessi  in
locazione finanziaria o in locazione a lungo termine senza conducente
attribuisce alle regioni e alle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano la possibilita' di stabilire le modalita'  con  le  quali  le
imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in
luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute  per
i  periodi  di  tassazione  compresi  nella  durata  dei   rispettivi
contratti; 
  Visto l'art. 7, comma 1-bis, della legge n. 99 del 2009,  il  quale
stabilisce che per contratto di locazione di veicoli a lungo  termine
senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a
dodici mesi e  precisa  che  se  lo  stesso  veicolo  e'  oggetto  di
contratti di locazione consecutivi di  durata  inferiore  a  un  anno
conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli  stessi,  la
durata del contratto e'  data  dalla  somma  di  quelle  dei  singoli
contratti; 
  Visto l'art. 7, comma 2-bis, della legge n. 99 del 2009,  il  quale
dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti
al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori di  veicoli
in locazione a lungo termine senza conducente  sulla  base  dei  dati
acquisiti   al   sistema   informativo    del    Pubblico    registro
automobilistico -  P.R.A.  di  cui  all'art.  51,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 157 del 2019, con decorrenza dalla  data  di  sottoscrizione
del  contratto  e  fino  alla  scadenza  del  medesimo   e   che   e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa' di locazione
a lungo termine senza conducente solo nella  particolare  ipotesi  in
cui  questa  abbia  provveduto,  in  base  alle  modalita'  stabilite
dall'ente  competente,  al  pagamento  cumulativo,  in  luogo   degli
utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella  durata
del contratto; 
  Visto l'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in base
al quale la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono
determinati  in  ogni  caso  in  relazione  al  luogo  di   residenza
dell'utilizzatore a titolo di locazione a lungo termine  del  veicolo
senza conducente; 
  Visto l'art. 7, comma 3-bis, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,
come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, il quale dispone che con riferimento  ai  periodi  tributari  in
scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i  veicoli  concessi
in locazione a lungo termine  senza  conducente  le  somme  dovute  a
titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020
senza l'applicazione di sanzioni e interessi; 
  Visto l'art. 7, comma 3-ter, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  il
quale stabilisce che per le fattispecie in  esame  i  dati  necessari
all'individuazione dei  soggetti  tenuti  al  pagamento  della  tassa
automobilistica sono acquisiti  a  titolo  non  oneroso,  secondo  le
modalita' del successivo comma 3-quater al sistema informativo di cui
all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e che  detti  dati  confluiscono  negli  archivi  dell'Agenzia  delle
entrate, delle regioni e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento  dell'attivita'
di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'art.  17  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto l'art. 7, comma 3-quater, della legge 23 luglio 2009, n.  99,
come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, il quale dispone che con decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, da adottare entro il 30  settembre  2020,  sentiti  il
gestore del sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis,  del
decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 157 del 2019, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
operative per l'acquisizione dei dati  di  cui  al  comma  3-ter  del
presente  articolo,  anche  attraverso   il   coinvolgimento   e   la
collaborazione delle associazioni rappresentative delle  societa'  di
locazione a lungo termine; 
  Visto l'art. 38-ter del decreto-legge n. 124 del 2019,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, il  quale  stabilisce
che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi  alla  tassa
automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo  le  modalita'
di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, recante il codice dell'amministrazione digitale, vale a dire  con
il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA; 
  Visto l'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157,  che,  allo  scopo  di  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza
dell'azione amministrativa ed al fine di  favorire  la  sinergia  tra
processi istituzionali  afferenti  ad  ambiti  affini,  favorendo  la
digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi  di
consolidamento delle infrastrutture,  razionalizzazione  dei  sistemi
informativi e interoperabilita' tra  le  banche  dati,  nonche'  allo
scopo di eliminare  duplicazioni,  di  contrastare  l'evasione  delle
tasse automobilistiche e di conseguire  risparmi  di  spesa,  dispone
l'acquisizione  al  sistema   informativo   del   pubblico   registro
automobilistico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5   del
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,  anche  dei  dati
delle tasse automobilistiche,  per  assolvere  transitoriamente  alla
funzione di integrazione  e  coordinamento  dei  relativi  archivi  e
stabilisce altresi' che detti dati sono resi disponibili  all'Agenzia
delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano, le quali provvedono a far confluire  in  modo  simultaneo  e
sistematico i dati dei propri archivi  delle  tasse  automobilistiche
nel suddetto sistema informativo; 
  Visto l'art. 94, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada in base  al  quale
gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario  della  carta
di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del  veicolo,
per un periodo superiore a trenta giorni, in favore  di  un  soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti  dal  regolamento
sono  dichiarati  dall'avente  causa,   entro   trenta   giorni,   al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici al fine dell'annotazione sulla  carta  di  circolazione,
nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli  articoli  225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5 del medesimo decreto  legislativo
n. 285 del 1992; 
  Visto  l'art.  247-bis,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada che, nel  dettare  norme  sulla  variazione  dell'intestatario
della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, stabilisce che gli  uffici  del  Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici,    procedono,    a    richiesta     degli     interessati
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli,  di  cui  agli
articoli 225, comma 1, lettera  b),  e  226,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, nel caso di locazione  senza  conducente
di autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi  per  periodi  superiori  ai
trenta giorni e che nel predetto archivio e' annotato  il  nominativo
del locatario e la scadenza del relativo contratto; 
  Considerata la necessita' di dare  attuazione  a  quanto  stabilito
dall'art. 7, comma 3-quater, della legge n. 99  del  2009  attraverso
l'emanazione  del  decreto  ivi  previsto  allo  scopo  di   definire
modalita'  operative  che  consentano  nelle  forme  piu'  agevoli  e
semplificate  l'acquisizione  dei  dati  necessari  a  consentire  al
contribuente l'esatto assolvimento dell'obbligazione tributaria; 
  Sentito l'Automobil Club d'Italia, gestore del sistema  informativo
del pubblico registro  automobilistico  di  cui  all'art.  51,  comma
2-bis,  del  decreto-legge  n.  124   del   2019,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 che ha reso il  parere  di
competenza con nota prot. n. aoodir023/0000731/20  del  10  settembre
2020; 
  Sentita l'Agenzia delle entrate che ha reso il parere di competenza
con nota prot. n. 0300893 del 9 settembre 2020; 
  Sentita l'associazione rappresentativa delle societa' di  locazione
di veicoli a lungo termine senza conducente; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 24 settembre 2020; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Adempimenti a carico dei proprietari di veicoli concessi in locazione
                  a lungo termine senza conducente 
 
  1. I proprietari di veicoli concessi in locazione a  lungo  termine
senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo  del
pubblico registro automobilistico - P.R.A. di cui all'art. 51,  comma
2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157  -  di  seguito:
«Sistema informativo del P.R.A.» - i dati indicati  nell'art.  2  del
presente decreto  relativi  ai  contratti  stipulati  o  con  effetti
decorrenti dal 1° ottobre 2020 entro il  termine  del  decimo  giorno
successivo alla data  della  stipula  del  contratto.  Le  variazioni
contrattuali devono essere comunicate entro  il  termine  del  decimo
giorno successivo alla data di modifica del  contratto.  Detti  dati,
necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della
tassa  automobilistica  e  della   regione   o   provincia   autonoma
destinatari dello stesso, sono trasmessi al Sistema  informativo  del
P.R.A. secondo le modalita' stabilite nell'allegato A, che  fa  parte
integrante del presente decreto. 
  2. In sede di prima applicazione, i proprietari di veicoli concessi
in  locazione  a  lungo  termine  senza  conducente  sono  tenuti   a
comunicare al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del  10
ottobre 2020  i  dati  indicati  nell'art.  2  del  presente  decreto
relativi ai contratti vigenti nel periodo  compreso  dal  1°  gennaio
2020 al 30 settembre 2020. 
  3. Qualora la locazione del medesimo veicolo assume, per effetto di
contratti consecutivi di durata inferiore ad un anno conclusi tra  le
stesse parti,  comprese  le  proroghe  degli  stessi,  la  natura  di
contratto di locazione a lungo termine, ai sensi dell'art.  7,  comma
1-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il proprietario del veicolo
e' tenuto a provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 entro  il
termine del decimo giorno successivo alla data della  proroga  o  del
rinnovo del contratto. In tale ipotesi  la  soggettivita'  passiva  e
attiva della tassa automobilistica di cui all'art. 7, commi  2-bis  e
3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'  individuabile  dal  periodo
tributario successivo alla data  della  proroga  o  del  rinnovo  del
contratto. 
  4. Per i veicoli concessi in sublocazione  a  lungo  termine  senza
conducente, oltre al proprietario  e'  tenuto  agli  adempimenti  del
presente articolo anche il sublocatore.