Art. 3 
 
Adempimenti a carico del gestore del Sistema informativo del pubblico
                  registro automobilistico - P.R.A. 
 
  1. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. rende fruibili,  a
titolo  non  oneroso,  alle  regioni,  alle   province   autonome   e
all'Agenzia delle entrate tramite le modalita' di cui all'allegato  A
del presente decreto, i dati  acquisiti  ai  sensi  dell'art.  2  con
periodicita' giornaliera. 
  2. A seguito della ricezione dei dati di cui al comma 1 le regioni,
le province  autonome  e  l'Agenzia  delle  entrate  consentono  agli
utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine  senza
conducente  il  pagamento  della  tassa  automobilistica  tramite  il
sistema PagoPa,  ai  sensi  dell'art.  38-ter  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito con  modificazioni  dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157. Il pagamento della tassa, a norma dell'art. 7,
comma 1, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  puo'  essere  eseguito
cumulativamente dalle imprese proprietarie  di  veicoli  concessi  in
locazione a lungo termine  senza  conducente  in  luogo  dei  singoli
utilizzatori. 
  3. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A.  si  avvale  anche
dei dati di cui all'art. 94, comma 4-bis, del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.