Art. 3 Adempimenti a carico del gestore del Sistema informativo del pubblico registro automobilistico - P.R.A. 1. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. rende fruibili, a titolo non oneroso, alle regioni, alle province autonome e all'Agenzia delle entrate tramite le modalita' di cui all'allegato A del presente decreto, i dati acquisiti ai sensi dell'art. 2 con periodicita' giornaliera. 2. A seguito della ricezione dei dati di cui al comma 1 le regioni, le province autonome e l'Agenzia delle entrate consentono agli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente il pagamento della tassa automobilistica tramite il sistema PagoPa, ai sensi dell'art. 38-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il pagamento della tassa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, puo' essere eseguito cumulativamente dalle imprese proprietarie di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente in luogo dei singoli utilizzatori. 3. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. si avvale anche dei dati di cui all'art. 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.