IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Visto, in particolare, il comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e' assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»; Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»; Considerato che, tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'entita' dei contributi e' complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023, come risulta anche dall'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante; Considerato, altresi', che tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 312 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante; Ritenuto che, al fine di dare attuazione alla previsione di cui al citato comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, secondo cui ai comuni beneficiari e' assegnato un contributo di 75 milioni di euro per ciascun anno dal 2020 al 2023, occorre individuare un termine certo di inizio dell'esecuzione dei lavori, oggetto di contributo, in relazione a ciascuna delle predette annualita' finanziarie; Visto il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, alla lett. l), quarto periodo, prevede «Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all' art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico»; Ritenuto opportuno prevedere, per il monitoraggio della realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al richiamato comma 703, la classificazione delle opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il codice dei contratti pubblici; Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto; Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella seduta del 21 maggio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalita' di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' le modalita' di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.