Art. 2 
 
Attribuzione ai Comuni delle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
  Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dei contributi per  la
  realizzazione di infrastrutture sociali e termini avvio lavori 
 
  1. I contributi di cui all'art. 1 sono  assegnati  ai  comuni,  nel
limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto
della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica  degli
enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1  -  Allegato  tecnico  al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il  contributo
assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023,
e' riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne  costituisce
parte integrante. 
  2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale e'  tenuto  ad
iniziare  i  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere   pubbliche
finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro: 
    a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per  i
contributi riferiti all'anno 2020; 
    b) Il  30  settembre  di  ciascun  anno  di  assegnazione  per  i
contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023. 
  3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), puo' essere  prorogato
di  3  mesi  su  richiesta  dell'ente   beneficiario   corredata   da
certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19.