Art. 2 Attribuzione ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dei contributi per la realizzazione di infrastrutture sociali e termini avvio lavori 1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e' riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale e' tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro: a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020; b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023. 3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), puo' essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19.