Art. 3 
 
                       Infrastrutture sociali 
 
  1. Il comune beneficiario del contributo puo' finanziare uno o piu'
lavori pubblici in  infrastrutture  sociali,  a  condizione  che  gli
stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti. 
  2. Ai fini del presente decreto, per  «infrastrutture  sociali»  si
intendono le opere cosi' qualificate nel sistema  di  classificazione
dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art.  11  della
legge 16 gennaio 2003, n 3.