Art. 3 Infrastrutture sociali 1. Il comune beneficiario del contributo puo' finanziare uno o piu' lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti. 2. Ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere cosi' qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3.