Art. 5 Erogazione del contributo 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, su richiesta dei singoli Comuni beneficiari, in coerenza con i dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui all'art. 4, dispone l'erogazione delle risorse, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti della quota annuale del contributo, con le seguenti modalita': a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori; b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di cui all'art. 4; c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.