Art. 6 
 
               Revoca delle assegnazioni di contributo 
 
  1.  In  caso  di   mancato   rispetto   del   termine   di   inizio
dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a)  e
b), ovvero di parziale utilizzo della quota annuale  del  contributo,
l'assegnazione sara' revocata, in tutto o in  parte,  con  successivo
decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 
  2.  E'  disposta,  altresi',   la   revoca   qualora   l'intervento
beneficiario del contributo risulti integralmente finanziato da altri
soggetti. 
  3. Nelle ipotesi di revoca di cui  ai  commi  1  e  2,  le  risorse
ricevute ai sensi dell'art.  1  rientrano  nella  disponibilita'  del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.