Art. 6 Revoca delle assegnazioni di contributo 1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sara' revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento beneficiario del contributo risulti integralmente finanziato da altri soggetti. 3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.