Art. 3 Gli enti proponenti nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e procederanno all'esecuzione delle opere di cui al presente decreto secondo le modalita' ed i tempi stabiliti in appositi Accordi procedimentali da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nei quali sono definite modalita' ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e all'erogazione del contributo pubblico.