Art. 3 
 
  Gli enti proponenti nella cui circoscrizione territoriale  ricadono
gli interventi  infrastrutturali  ricompresi  nel  programma  di  cui
all'art. 1  assumono  le  funzioni  di  soggetti  attuatori  per  gli
interventi ammessi a finanziamento nel rispetto  delle  procedure  di
cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive
modificazioni e procederanno all'esecuzione delle  opere  di  cui  al
presente decreto  secondo  le  modalita'  ed  i  tempi  stabiliti  in
appositi Accordi procedimentali da stipularsi ai sensi  dell'art.  15
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  tra   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la  vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture  portuali,  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne nei quali sono definite modalita'
ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e
all'erogazione del contributo pubblico.