Art. 4 
 
  Con successivi provvedimenti la Direzione generale per la vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture  portuali,  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne provvedera' per  ogni  intervento
di cui all'allegato 2, all'assunzione dell'impegno contabile di spesa
sul  pertinente  capitolo  di  bilancio,  nel  limite   massimo   del
contributo programmato per ciascun  intervento  di  cui  al  predetto
allegato.