Art. 4 Con successivi provvedimenti la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne provvedera' per ogni intervento di cui all'allegato 2, all'assunzione dell'impegno contabile di spesa sul pertinente capitolo di bilancio, nel limite massimo del contributo programmato per ciascun intervento di cui al predetto allegato.