Art. 5 
 
  Le risorse di cui  all'art.  1  si  intendono  revocate  qualora  i
soggetti beneficiari delle stesse non  provvedano  all'assunzione  di
una  obbligazione  giuridicamente  rilevante  per  l'affidamento  dei
lavori entro diciotto mesi dall'assegnazione delle stesse.