Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e sigle: a) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari forestali; b) Regioni: regioni e province autonome; c) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo di coordinamento; d) OP: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo pagatore; e) OPR: Organismo pagatore regionale; f) SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo; g) Superficie vitata: e' la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a meta' della distanza tra i filari. La superficie vitata e' fissata in conformita' all'art. 38 (2) del regolamento (UE) di esecuzione n. 809/2014; h) Fascicolo: Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162; i) DOP: Denominazione di origine protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli; j) IGP: Indicazione geografica protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli; k) DOCG e DOC: Menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente «Denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata», utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP; l) IGT: Menzione specifica tradizionale «Indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP; m) Dichiarazione di raccolta uva: la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701; n) Resa media aziendale regionale: resa di uva per ettaro espressa in quintali ottenuta dalle superfici vitate aziendali che insistono su un territorio regionale, distinta per uve per vini a DOP e IGP e vino comune (inclusi i varietali), calcolata dai dati desunti dalle dichiarazioni di raccolta uva delle ultime cinque annualita', escludendo la resa della vendemmia piu' alta e quella piu' bassa, presentate per la regione medesima.