Art. 4 Descrizione della misura e requisiti oggettivi 1. La misura consiste nella riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi, in quanto pratiche agronomiche strettamente connesse all'obiettivo del miglioramento della qualita'. L'impegno alla riduzione della produzione non puo' essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale regionale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOP, IGP. 2. La media aziendale di cui al comma 1 e' calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna regione, escludendo le campagne con la resa piu' alta e quella con la resa piu' bassa. 3. La misura si applica sull'intera superficie vitata aziendale regionale destinata alla produzione di vini a DOP e IGP e riguarda le superfici vitate che: a) sono presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario nell'anno 2020; b) sono in buone condizioni vegetative e produttive.