Art. 4 
 
           Descrizione della misura e requisiti oggettivi 
 
  1. La misura consiste  nella  riduzione  della  produzione  di  uve
destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante  la  rimozione
parziale dei grappoli non  ancora  giunti  a  maturazione  ovvero  la
mancata raccolta di  una  parte  degli  stessi,  in  quanto  pratiche
agronomiche strettamente  connesse  all'obiettivo  del  miglioramento
della qualita'. L'impegno alla riduzione della  produzione  non  puo'
essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale  regionale
delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a  DOP,
IGP. 
  2. La media aziendale di cui al comma 1  e'  calcolata  sulla  base
delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in  ciascuna  regione,
escludendo le campagne con la resa piu' alta e  quella  con  la  resa
piu' bassa. 
  3. La misura si applica  sull'intera  superficie  vitata  aziendale
regionale destinata alla produzione di vini a DOP e IGP e riguarda le
superfici vitate che: 
    a)  sono  presenti  nel  fascicolo  aziendale  del   beneficiario
nell'anno 2020; 
    b) sono in buone condizioni vegetative e produttive.