Art. 5 Definizione e entita' del sostegno 1. L'aiuto di cui all'art. 1 e' vincolato alla riduzione della produzione conseguente all'adozione delle pratiche agricole di cui all'art. 4, comma 1, volte al miglioramento della qualita' delle uve destinate alla vinificazione. 2. Per beneficiare dell'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) la riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e IGP non puo' essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale regionale; b) nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare rispetto alla resa media aziendale regionale di cui all'art. 2, lettera n); 3. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e' verificato sulla base delle dichiarazioni di raccolta uve presentate dal beneficiario per la campagna vitivinicola 2020/2021, confrontate con la resa media aziendale regionale. 4. L'aiuto di cui al comma 1 e' determinato sulla base delle superfici che hanno concorso alla produzione delle seguenti tipologie di uve cosi' come rivendicate con la dichiarazione di vendemmia dell'anno 2019/2020, con i seguenti importi massimi: uve destinate a vini ad indicazione geografica tipica (IGT) - importo massimo per ettaro: 500 euro; uve destinate a vini a denominazione di origine controllata (DOC) - importo massimo per ettaro: 800 euro; uve destinate a vini a denominazione di origine controllata garantita (DOCG) - importo massimo per ettaro: 1.100 euro.