Art. 6 Domanda e attuazione della misura 1. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda, in modalita' telematica all'OP, entro il 31 luglio 2020, salvo proroghe con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, sulla base di un modello precompilato che riporta le informazioni desunte dal fascicolo aziendale del beneficiario e le rese medie aziendali regionali desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve con le modalita' di cui all'art. 4. 2. Nella domanda di cui al comma 1, al fine della determinazione del contributo, e' riportata la superficie e la relativa tipologia di produzione, di cui al comma 4, dell'art. 5, che il produttore ha rivendicato nella dichiarazione di raccolta uva della campagna 2019/2020. 3. Qualora le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, non siano tutte disponibili, si prendono a riferimento per le annualita' mancanti le produzioni benchmark regionali calcolate da Ismea. 4. Per le superfici vitate a DOP e IGP ricadenti su piu' regioni, il produttore presenta una domanda per ciascuna regione in cui intende ridurre la produzione, in modo da sottoporre ad impegno l'intera superficie vitata aziendale regionale condotta a DOP e IGP. La riduzione della resa produttiva aziendale e' calcolata per singola domanda. 5. Il produttore di cui al comma 4 che beneficia dell'aiuto si impegna a non incrementare, per la campagna vendemmiale 2020, la resa di produzione per le tipologie DOP, IGP e vino comune ottenuta nelle regioni in cui non e' stata presentata domanda o in cui questa non sia stata accolta, rispetto alla resa media regionale per le medesime tipologie. In caso di superamento della resa, decadono dall'aiuto tutte le domande presentate dal produttore. 6. Nel caso in cui le richieste di aiuto superino le risorse finanziarie di cui all'art. 1, Agea redige una graduatoria unica a livello nazionale, ammettendo all'aiuto domande corrispondenti all'importo di dette risorse, maggiorato del 5%, considerando i seguenti criteri: a) prioritariamente le domande con maggiore riduzione della produzione proposta rispetto al valore minimo di cui all'art. 4, comma 1, escludendo le domande con riduzione di produzione superiore al 50% rispetto al valore medio della riduzione della produzione delle domande ricevute; e b) in via successiva, le domande con rese medie aziendali regionali piu' basse, desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve con le modalita' di cui all'art. 4. 7. L'OP procede, entro il 31 dicembre 2020, con il pagamento dell'aiuto ai beneficiari al termine della verifica di cui al comma 3, dell'art. 5, in misura non superiore all'importo ammesso e sulla base degli importi unitari eventualmente rideterminati al fine di non superare la dotazione finanziaria prevista dall'art. 1. 8. Non e' erogato alcun aiuto ai produttori che non rispettano l'impegno assunto in merito alla riduzione della produzione proposta.