Art. 6 
 
                  Domanda e attuazione della misura 
 
  1. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta  la  domanda,
in modalita' telematica  all'OP,  entro  il  31  luglio  2020,  salvo
proroghe  con  decreto  del  direttore   generale   delle   politiche
internazionali e  dell'Unione  europea,  sulla  base  di  un  modello
precompilato  che  riporta  le  informazioni  desunte  dal  fascicolo
aziendale del  beneficiario  e  le  rese  medie  aziendali  regionali
desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve con le modalita'  di  cui
all'art. 4. 
  2. Nella domanda di cui al comma 1, al  fine  della  determinazione
del contributo, e' riportata la superficie e la relativa tipologia di
produzione, di cui al comma 4, dell'art.  5,  che  il  produttore  ha
rivendicato  nella  dichiarazione  di  raccolta  uva  della  campagna
2019/2020. 
  3. Qualora le informazioni di cui all'art. 4, comma  2,  non  siano
tutte disponibili,  si  prendono  a  riferimento  per  le  annualita'
mancanti le produzioni benchmark regionali calcolate da Ismea. 
  4. Per le superfici vitate a DOP e IGP ricadenti su  piu'  regioni,
il produttore presenta  una  domanda  per  ciascuna  regione  in  cui
intende ridurre la produzione,  in  modo  da  sottoporre  ad  impegno
l'intera superficie vitata aziendale regionale condotta a DOP e  IGP.
La riduzione della resa produttiva aziendale e' calcolata per singola
domanda. 
  5. Il produttore di cui al comma  4  che  beneficia  dell'aiuto  si
impegna a non incrementare, per la campagna vendemmiale 2020, la resa
di produzione per le tipologie DOP, IGP e vino comune ottenuta  nelle
regioni in cui non e' stata presentata domanda o in  cui  questa  non
sia stata accolta, rispetto alla resa media regionale per le medesime
tipologie. In caso di superamento  della  resa,  decadono  dall'aiuto
tutte le domande presentate dal produttore. 
  6. Nel caso in cui  le  richieste  di  aiuto  superino  le  risorse
finanziarie di cui all'art. 1, Agea redige una  graduatoria  unica  a
livello  nazionale,  ammettendo  all'aiuto   domande   corrispondenti
all'importo di dette  risorse,  maggiorato  del  5%,  considerando  i
seguenti criteri: 
    a) prioritariamente  le  domande  con  maggiore  riduzione  della
produzione proposta rispetto al valore  minimo  di  cui  all'art.  4,
comma 1, escludendo le domande con riduzione di produzione  superiore
al 50% rispetto al valore  medio  della  riduzione  della  produzione
delle domande ricevute; e 
    b) in  via  successiva,  le  domande  con  rese  medie  aziendali
regionali piu' basse, desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve con
le modalita' di cui all'art. 4. 
  7. L'OP procede, entro  il  31  dicembre  2020,  con  il  pagamento
dell'aiuto ai beneficiari al termine della verifica di cui  al  comma
3, dell'art. 5, in misura non superiore all'importo ammesso  e  sulla
base degli importi unitari eventualmente rideterminati al fine di non
superare la dotazione finanziaria prevista dall'art. 1. 
  8. Non e' erogato alcun aiuto  ai  produttori  che  non  rispettano
l'impegno assunto in merito alla riduzione della produzione proposta.