IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto  8  marzo  2013,
recante il  quadro  di  riferimento  programmatico  per  lo  sviluppo
tecnologico  perseguito  nell'ambito  del  Fondo  per   la   crescita
sostenibile, che prevede al comma 2 che il  Ministro  dello  sviluppo
economico, avuto riguardo agli obiettivi e alle finalita' indicati da
altri  programmi  comunitari,  comunque  volti   ad   accrescere   la
competitivita' delle imprese, puo' individuare con le direttive ed  i
bandi di cui al medesimo decreto 8 marzo 2013 ulteriori tecnologie ed
investimenti ammissibili alle agevolazioni del Fondo; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo  2013  che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
regioni, nonche' attraverso l'apposito capitolo di  bilancio  per  la
gestione delle altre forme di  intervento  quali  i  contributi  alle
spese; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.
1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea e, in particolare, gli articoli 27 e 28 che  stabiliscono  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti ai poli di innovazione e gli aiuti
all'innovazione a favore delle piccole e medie imprese; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01  del
27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina  degli  aiuti  di  Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2016)  180
final del 19 aprile 2016, dal titolo «Digitalizzazione dell'industria
europea. Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale»; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2018)  434
final del 6 giugno 2018, relativa alla proposta  di  regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma europa
digitale per il periodo 2021-2027; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  16  della  proposta  del   citato
regolamento, che prevede l'istituzione di una rete iniziale  di  poli
di  innovazione  digitale  tramite  procedura  di  selezione   e   di
finanziamento articolati su due livelli, nazionale  ed  europeo,  per
svolgere i compiti previsti dal programma,  assicurando  l'accesso  a
competenze  tecnologiche  e  strutture   di   sperimentazione,   come
attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la
trasformazione   digitale    dell'industria    e    della    pubblica
amministrazione; 
  Vista la proposta di documento di lavoro della  Commissione  del  5
maggio 2020 concernente il piano di attuazione dei  Poli  europei  di
innovazione digitale nel Programma europa digitale - European Digital
Innovation Hubs in Digital Europe Programme; 
  Visto il  protocollo  d'intesa  tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, il Ministero dell'universita' e ricerca e il Ministero per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stipulato in data  6
agosto 2020, finalizzato a formalizzare  una  stretta  collaborazione
per la realizzazione ed il cofinanziamento nazionale  dell'intervento
nell'ambito del Programma europa digitale; 
  Ritenuto   opportuno   definire,   con   la   presente   direttiva,
disposizioni atte a stabilire le procedure per il sostegno  nazionale
alle  iniziative  ammesse  al   finanziamento   dell'Unione   europea
nell'ambito del citato Programma europa digitale; 
 
                                Emana 
                        la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «decreto di attivazione»: provvedimento  del  Ministero  dello
sviluppo economico adottato per l'attivazione  degli  interventi  del
Fondo  per  la  crescita  sostenibile  a  sostegno  delle  iniziative
beneficiarie  del  finanziamento  comunitario  del  Programma  europa
digitale di cui alla presente direttiva; 
    b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    c) «polo di innovazione digitale»: una entita' legale  creata  ad
hoc  o  un  consorzio,  una  rete  di  imprese  o  un  raggruppamento
temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, pubblici e  privati,
indipendenti e selezionato nell'ambito delle procedure  previste  dal
Programma Europa digitale. Le  competenze  dei  componenti  del  polo
devono  essere  complementari  e  tali  da  coprire  tanto  il   lato
tecnologico quanto il lato  dello  sviluppo  industriale  digitale  e
della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 
    d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    e) «Programma Europa digitale»: il programma dell'Unione  europea
a sostegno della  trasformazione  digitale  delle  societa'  e  delle
economie europee, permettendo ai cittadini ed alle imprese europee di
beneficiare dei suoi vantaggi; 
    f) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dal
regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14  giugno  2017,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea.