Art. 3 Procedure di attivazione, attuazione e gestione degli interventi 1. Gli interventi della presente direttiva sono attuati con apposito decreto di attivazione, che individua i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi, le spese ammissibili, l'intensita' delle agevolazioni, i termini e le modalita' per la presentazione delle proposte progettuali, i criteri di valutazione dei programmi, le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti nonche' gli ulteriori elementi idonei a definire la corretta attivazione degli interventi. 2. Per la concessione delle agevolazioni, il decreto di attivazione rende disponibili le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 2, comma 3. Le iniziative possono essere cofinanziate attraverso eventuali disponibilita' aggiuntive da parte delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento, nonche' anche attraverso apporti su base volontaria di enti, associazioni e imprese. Alla quota di cofinanziamento nazionale contribuiscono, altresi', le eventuali risorse pubbliche pregresse ricevute da parte dei soggetti costituenti i poli d'innovazione digitale nel corso del triennio 2017-2020, con riferimento alla dotazione infrastrutturale materiale e immateriale (esclusi gli immobili) funzionale all'erogazione dei servizi che gli stessi poli si impegnano ad erogare nell'ambito del Programma Europa digitale. 3. A seguito della presentazione, le proposte progettuali sono sottoposte ad una istruttoria preliminare da parte del Ministero in merito alla rilevanza strategica dell'iniziativa e alla rispondenza del programma presentato ai requisiti del Programma Europa digitale. Il Ministero verifica, altresi', la disponibilita' di risorse finanziarie, anche con riferimento alle eventuali possibilita' di cofinanziamento di cui al comma 2. 4. Le proposte per le quali abbia avuto esito positivo l'istruttoria preliminare di cui al comma 3, sono presentate alla Commissione europea per la valutazione in merito al finanziamento comunitario del Programma Europa digitale. 5. Ai fini della successiva presentazione alla Commissione europea per il finanziamento comunitario del Programma Europa digitale, l'ammontare complessivo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, nonche' di quello privato di cui al comma 2 deve essere pari ad almeno il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'iniziativa. 6. Successivamente alla positiva istruttoria preliminare, i soggetti proponenti non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono subordinate all'approvazione della Commissione europea, all'ammissione al finanziamento comunitario del Programma Europa digitale e alla successiva concessione in via provvisoria delle agevolazioni a valere sulle risorse da parte del Ministero.