Art. 3 
 
                Procedure di attivazione, attuazione 
                     e gestione degli interventi 
 
  1.  Gli  interventi  della  presente  direttiva  sono  attuati  con
apposito decreto di attivazione, che individua i requisiti di accesso
dei  soggetti  beneficiari,  le  condizioni  di  ammissibilita'   dei
programmi, le spese ammissibili, l'intensita' delle  agevolazioni,  i
termini  e  le  modalita'  per  la   presentazione   delle   proposte
progettuali, i criteri di valutazione dei programmi, le modalita' per
la concessione  ed  erogazione  degli  aiuti  nonche'  gli  ulteriori
elementi idonei a definire la corretta attivazione degli interventi. 
  2. Per la concessione delle agevolazioni, il decreto di attivazione
rende disponibili le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di
cui all'art. 2, comma 3. Le iniziative  possono  essere  cofinanziate
attraverso  eventuali  disponibilita'  aggiuntive  da   parte   delle
regioni,  delle  province  autonome  e  delle  altre  amministrazioni
pubbliche interessate al cofinanziamento,  nonche'  anche  attraverso
apporti su base volontaria di  enti,  associazioni  e  imprese.  Alla
quota  di  cofinanziamento  nazionale  contribuiscono,  altresi',  le
eventuali risorse pubbliche pregresse ricevute da parte dei  soggetti
costituenti i poli d'innovazione  digitale  nel  corso  del  triennio
2017-2020, con riferimento alla dotazione infrastrutturale  materiale
e immateriale (esclusi gli immobili)  funzionale  all'erogazione  dei
servizi che gli stessi poli si impegnano ad erogare  nell'ambito  del
Programma Europa digitale. 
  3. A seguito della  presentazione,  le  proposte  progettuali  sono
sottoposte ad una istruttoria preliminare da parte del  Ministero  in
merito alla rilevanza strategica dell'iniziativa e  alla  rispondenza
del programma presentato ai requisiti del Programma Europa  digitale.
Il  Ministero  verifica,  altresi',  la  disponibilita'  di   risorse
finanziarie, anche con riferimento  alle  eventuali  possibilita'  di
cofinanziamento di cui al comma 2. 
  4.  Le  proposte  per  le  quali   abbia   avuto   esito   positivo
l'istruttoria preliminare di cui al comma  3,  sono  presentate  alla
Commissione europea per la valutazione  in  merito  al  finanziamento
comunitario del Programma Europa digitale. 
  5. Ai fini della successiva presentazione alla Commissione  europea
per il  finanziamento  comunitario  del  Programma  Europa  digitale,
l'ammontare complessivo delle  risorse  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile,  del  cofinanziamento  delle  regioni,  delle   province
autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, nonche'
di quello privato di cui al comma 2 deve essere  pari  ad  almeno  il
cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'iniziativa. 
  6.  Successivamente  alla  positiva  istruttoria   preliminare,   i
soggetti proponenti non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che
sono  subordinate   all'approvazione   della   Commissione   europea,
all'ammissione al  finanziamento  comunitario  del  Programma  Europa
digitale e alla  successiva  concessione  in  via  provvisoria  delle
agevolazioni a valere sulle risorse da parte del Ministero.