Art. 3
Procedure di attivazione, attuazione
e gestione degli interventi
1. Gli interventi della presente direttiva sono attuati con
apposito decreto di attivazione, che individua i requisiti di accesso
dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei
programmi, le spese ammissibili, l'intensita' delle agevolazioni, i
termini e le modalita' per la presentazione delle proposte
progettuali, i criteri di valutazione dei programmi, le modalita' per
la concessione ed erogazione degli aiuti nonche' gli ulteriori
elementi idonei a definire la corretta attivazione degli interventi.
2. Per la concessione delle agevolazioni, il decreto di attivazione
rende disponibili le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di
cui all'art. 2, comma 3. Le iniziative possono essere cofinanziate
attraverso eventuali disponibilita' aggiuntive da parte delle
regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni
pubbliche interessate al cofinanziamento, nonche' anche attraverso
apporti su base volontaria di enti, associazioni e imprese. Alla
quota di cofinanziamento nazionale contribuiscono, altresi', le
eventuali risorse pubbliche pregresse ricevute da parte dei soggetti
costituenti i poli d'innovazione digitale nel corso del triennio
2017-2020, con riferimento alla dotazione infrastrutturale materiale
e immateriale (esclusi gli immobili) funzionale all'erogazione dei
servizi che gli stessi poli si impegnano ad erogare nell'ambito del
Programma Europa digitale.
3. A seguito della presentazione, le proposte progettuali sono
sottoposte ad una istruttoria preliminare da parte del Ministero in
merito alla rilevanza strategica dell'iniziativa e alla rispondenza
del programma presentato ai requisiti del Programma Europa digitale.
Il Ministero verifica, altresi', la disponibilita' di risorse
finanziarie, anche con riferimento alle eventuali possibilita' di
cofinanziamento di cui al comma 2.
4. Le proposte per le quali abbia avuto esito positivo
l'istruttoria preliminare di cui al comma 3, sono presentate alla
Commissione europea per la valutazione in merito al finanziamento
comunitario del Programma Europa digitale.
5. Ai fini della successiva presentazione alla Commissione europea
per il finanziamento comunitario del Programma Europa digitale,
l'ammontare complessivo delle risorse del Fondo per la crescita
sostenibile, del cofinanziamento delle regioni, delle province
autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, nonche'
di quello privato di cui al comma 2 deve essere pari ad almeno il
cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'iniziativa.
6. Successivamente alla positiva istruttoria preliminare, i
soggetti proponenti non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che
sono subordinate all'approvazione della Commissione europea,
all'ammissione al finanziamento comunitario del Programma Europa
digitale e alla successiva concessione in via provvisoria delle
agevolazioni a valere sulle risorse da parte del Ministero.