Art. 4 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le  agevolazioni  concedibili  in  applicazione  della  presente
direttiva soddisfano  le  condizioni  del  Regolamento  GBER  e  sono
concesse in aggiunta al  finanziamento  comunitario  accordato  dalla
Commissione europea nell'ambito del Programma europa digitale. 
  2. Il finanziamento comunitario non costituisce aiuto di  Stato  ai
sensi del regolamento GBER. 
  3. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo. La  misura
delle  agevolazioni  concedibili   e'   definita   dal   decreto   di
attivazione. 
  4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni entro  le
disponibilita' finanziarie  programmate  dal  pertinente  decreto  di
attivazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2. 
  5. Le agevolazioni concesse ai sensi della presente  direttiva  non
sono cumulabili, con  riferimento  alle  medesime  spese,  con  altre
agevolazioni  pubbliche  che  si  configurano  come  aiuti  di  Stato
notificati ai sensi dell'art.  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea o  comunicati  ai  sensi  dei  regolamenti  della
Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili  con
il  mercato  interno,  incluse  quelle  concesse   sulla   base   del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
(aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013.