Art. 4 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni concedibili in applicazione della presente direttiva soddisfano le condizioni del Regolamento GBER e sono concesse in aggiunta al finanziamento comunitario accordato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma europa digitale. 2. Il finanziamento comunitario non costituisce aiuto di Stato ai sensi del regolamento GBER. 3. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo. La misura delle agevolazioni concedibili e' definita dal decreto di attivazione. 4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni entro le disponibilita' finanziarie programmate dal pertinente decreto di attivazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2. 5. Le agevolazioni concesse ai sensi della presente direttiva non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.