Art. 4
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni concedibili in applicazione della presente
direttiva soddisfano le condizioni del Regolamento GBER e sono
concesse in aggiunta al finanziamento comunitario accordato dalla
Commissione europea nell'ambito del Programma europa digitale.
2. Il finanziamento comunitario non costituisce aiuto di Stato ai
sensi del regolamento GBER.
3. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo. La misura
delle agevolazioni concedibili e' definita dal decreto di
attivazione.
4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni entro le
disponibilita' finanziarie programmate dal pertinente decreto di
attivazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2.
5. Le agevolazioni concesse ai sensi della presente direttiva non
sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre
agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato
notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della
Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
(aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013.