Art. 3 Domanda di sostegno 1. Le domande di sostegno, in modalita' telematica, devono riguardare le attivita' specificate al comma 2 dell'art. 4 del decreto 25 luglio 2019 e sono presentate all'AGEA entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, secondo modalita' stabilite dall'AGEA stessa. Le domande devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno di almeno due ettari, codificata come agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente. 2. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi: dati anagrafici e CUA del richiedente, riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici relativi all'agrumeto. Alle domande viene allegata la seguente documentazione: a) documentazione rilasciata dal servizio fitosanitario competente per territorio, attestante che l'unita' produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno causato da virus della tristeza o del mal secco, in misura non inferiore al 30% delle piante; b) prospetto con le specie del genere citrus e le varieta' che si intende reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni di Citrus Tristeza Virus, elencati nell'allegato 1 al decreto 25 luglio 2019, o altri autorizzati dal competente servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche; c) copia della documentazione attestante l'adesione ad una organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'organizzazione di produttori; d) dichiarazione che sulla stessa superficie non sono stati chiesti, ne' saranno chiesti, altri aiuti pubblici per la medesima finalita'; e) impegno a mantenere l'investimento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo; f) eventuale consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario; g) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione di cui al comma 6 dell'art. 4.