Art. 4 Contributo ammissibile e anticipazione 1. AGEA effettua l'istruttoria delle domande e predispone l'elenco delle domande ammesse secondo la data e il protocollo di acquisizione al sistema e calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo riconoscibile di cui al comma 2. 2. Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile e' calcolato nella misura massima dell'80% del massimale di spesa come risultante dal documento allegato alla circolare ministeriale n. 5440 del 14 ottobre 2019 e successive modifiche ed integrazioni; tale massimale e' determinato dalle voci di spesa di cui all'allegato al presente decreto e computato in complessivi euro 14.085,00 per ettaro. 3. I contributi di cui al comma 2 vengono assegnati, sino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto della priorita' per i richiedenti soci di organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute esclusivamente per uno o piu' prodotti ricompresi nel codice della nomenclatura comune doganale NC 0805. 4. AGEA conclude l'istruttoria delle domande entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse e pubblica la lista degli ammessi dandone contemporanea comunicazione agli stessi, ai quali e' concesso il termine di dieci giorni per accettare, ovvero rinunciare al sostegno. 5. L'importo complessivo derivante da eventuali rinunce viene assegnato ai richiedenti con il medesimo criterio di cui al comma 3. 6. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, il beneficiario puo' richiedere un pagamento in anticipo, pari all'80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta.