Art. 4 
 
                       Contributo ammissibile 
                           e anticipazione 
 
  1. AGEA effettua l'istruttoria delle domande e predispone  l'elenco
delle domande ammesse secondo la data e il protocollo di acquisizione
al sistema e calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile  il
relativo contributo riconoscibile di cui al comma 2. 
  2. Il contributo  per  ciascuna  domanda  ritenuta  ammissibile  e'
calcolato nella misura massima dell'80% del massimale di  spesa  come
risultante dal documento allegato alla circolare ministeriale n. 5440
del 14 ottobre 2019 e  successive  modifiche  ed  integrazioni;  tale
massimale e' determinato dalle voci di spesa di cui  all'allegato  al
presente decreto  e  computato  in  complessivi  euro  14.085,00  per
ettaro. 
  3. I contributi di cui al comma  2  vengono  assegnati,  sino  alla
concorrenza dello stanziamento complessivo di cui all'art.  1,  comma
2,  tenendo  conto  della  priorita'  per  i  richiedenti   soci   di
organizzazioni    di    produttori    ortofrutticoli     riconosciute
esclusivamente per uno o piu' prodotti ricompresi  nel  codice  della
nomenclatura comune doganale NC 0805. 
  4. AGEA conclude l'istruttoria delle domande  entro  trenta  giorni
dalla data di scadenza fissata per la presentazione  delle  stesse  e
pubblica la lista degli ammessi dandone  contemporanea  comunicazione
agli stessi, ai quali e' concesso il  termine  di  dieci  giorni  per
accettare, ovvero rinunciare al sostegno. 
  5. L'importo  complessivo  derivante  da  eventuali  rinunce  viene
assegnato ai richiedenti con il medesimo criterio di cui al comma 3. 
  6. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle  operazioni,  il
beneficiario puo' richiedere un pagamento in anticipo,  pari  all'80%
del   contributo   concesso,   previa   presentazione   di   garanzia
fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta.