Art. 5 
 
                  Erogazione del contributo e saldo 
 
  1. Entro nove mesi  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui
all'art. 4, comma 4, i produttori beneficiari  devono  completare  le
operazioni di espianto e reimpianto e presentare ad AGEA la richiesta
di contributo corredata dalla relativa  rendicontazione  delle  spese
effettivamente sostenute per le operazioni riportate in  allegato  al
presente decreto. 
  2. Il contributo, pari al massimo all'80% delle spese  rendicontate
e ammesse di cui al comma 1,  viene  erogato  entro  sessanta  giorni
dalla presentazione dalla relativa richiesta  e  previo  espletamento
con esito positivo dei controlli, che prevedono anche un  sopralluogo
nelle  superfici  oggetto  di  reimpianto  o  controlli  equivalenti,
secondo quanto stabilito dalla circolare attuativa AGEA. 
  3. Il materiale vegetale utilizzato per il reimpianto  deve  essere
almeno  di  categoria  CAC  (Conformitas  Agraria  Communitatis),  in
conformita' al decreto legislativo  25  giugno  2010,  n.  124  e  al
decreto del direttore generale dello sviluppo  rurale  del  Ministero
per le politiche agricole alimentari e  forestali  6  dicembre  2016,
nonche' qualificato come tale  nella  documentazione  prevista  dalla
vigente normativa. Nel caso di utilizzo  di  piante  certificate,  la
cartellinatura attestante la certificazione dovra' essere conforme al
suddetto decreto 6 dicembre 2016. 
  4. Ove, in fase di controllo, risulti una  differenza  in  negativo
tra  la  superficie  realizzata  e  quella  oggetto   della   domanda
approvata, il contributo viene  ridotto  proporzionalmente.  Se  tale
differenza supera il 50% non e' concesso alcun sostegno per  l'intera
operazione. 
  5. L'importo del contributo erogato non puo' superare in ogni  caso
il limite stabilito al comma 2 dell'art. 4 ed e' concesso nell'ambito
e con le regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al
regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della   Commissione,   cosi'   come
modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.