Art. 2 
 
  1. La presentazione dei  calendari  dei  corsi  di  formazione,  da
trasmettersi  tramite  un'unica  comunicazione,  e  delle  eventuali,
successive modifiche secondo  i  criteri  e  le  condizioni  previste
dall'art. 3, comma 9, lettera e) del decreto 22 luglio 2019, n.  337,
adottando le modalita' di presentazione  di  cui  all'allegato  1  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16  ottobre
2019 dovra' avvenire,  esclusivamente  a  pena  di  inammissibilita',
tramite     posta     elettronica      certificata      all'indirizzo
ram.formazione2019@pec.it entro e non oltre il termine del 16 ottobre
2020. 
  2. I calendari dei corsi  dovranno,  a  pena  di  inammissibilita',
essere coerenti con i piani formativi  gia'  approvati  e,  pertanto,
dovranno presentare il medesimo numero di ore di lezione. 
  3. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti  organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  successivo
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 settembre 2020 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 3324