Art. 2 1. La presentazione dei calendari dei corsi di formazione, da trasmettersi tramite un'unica comunicazione, e delle eventuali, successive modifiche secondo i criteri e le condizioni previste dall'art. 3, comma 9, lettera e) del decreto 22 luglio 2019, n. 337, adottando le modalita' di presentazione di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2019 dovra' avvenire, esclusivamente a pena di inammissibilita', tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2019@pec.it entro e non oltre il termine del 16 ottobre 2020. 2. I calendari dei corsi dovranno, a pena di inammissibilita', essere coerenti con i piani formativi gia' approvati e, pertanto, dovranno presentare il medesimo numero di ore di lezione. 3. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2020 Il Ministro: De Micheli Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3324