LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  Testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13  luglio  2009  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM) e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n.  583/2010  della  Commissione  del  1°
luglio  2010  recante  modalita'  di   esecuzione   della   direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le informazioni chiave per gli investitori e  le  condizioni  per  la
presentazione di tali informazioni o del  prospetto  su  un  supporto
durevole diverso dalla carta o tramite un sito web; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori  di  fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n.  1060/2009  e  (UE)  n.  1095/2010  e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera del  14  maggio  1999,  n.  11971,  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento Emittenti»); 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la  Consob  in
materia  di  servizi  e  attivita'  di  investimento  e  di  gestione
collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019; 
  Considerato che e' opportuno introdurre  una  disciplina  specifica
per  il  prospetto  di  ammissione  alle  negoziazioni  di  fondi  di
investimento alternativi (FIA) aperti riservati distinta  rispetto  a
quella applicabile alle altre tipologie di organismi di  investimento
collettivo del risparmio (OICR) aperti; 
  Considerato che e', altresi', opportuno, in relazione ai FIA aperti
riservati coordinare la disciplina del  prospetto  con  quella  della
commercializzazione, su base domestica e  su  base  transfrontaliera,
prevista dalla direttiva 2011/61/UE e dalle relative disposizioni  di
implementazione; 
  Considerate le indicazioni fornite dall'ESMA nelle  «Questions  and
Answers on the application of the UCITS  Directive»  (ESMA34-43-392),
pubblicate in data 4 giugno 2019; 
  Considerate le osservazioni pervenute in risposta al  documento  di
consultazione sulle proposte di modifica del  Regolamento  Emittenti,
pubblicato  in  data  9  dicembre  2019,  come  rappresentate   nella
relazione illustrativa che costituisce parte integrante del  presente
provvedimento; 
  Sentita la Banca d'Italia, ai sensi  degli  articoli  6,  comma  2,
lettera a), n. 3-bis e 43, comma 6, del TUF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modificazioni. 
 
  1. Nella Parte II, Titolo I, Capo III, del  Regolamento  Emittenti,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    A. nella Sezione V, all'art. 27, nel comma 1, primo  periodo,  le
parole «ed e' corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A» sono
eliminate; 
    B. nella Sezione V-bis, all'art. 28, dopo il comma 6, e' aggiunto
il seguente comma: 
      «6-bis. Nel caso in cui l'offerta sia simultanea all'ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il documento d'offerta
puo' essere sostituito dal prospetto  previsto  dall'art.  59,  comma
1-bis.»; 
    C. nella Sezione V-ter, all'art. 28-bis: 
      a) nel comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente  periodo:  «Si
applica l'art. 28, comma 6-bis.»; 
      b) il comma 10 e' sostituito dal seguente comma: 
        «10. Nel caso di FIA feeder, la commercializzazione  prevista
nel presente articolo e' consentita a condizione  che  anche  il  FIA
master sia un FIA italiano riservato o un FIA UE e che sia gestito da
una Sgr, da una Sicav, da una Sicaf  o  da  un  GEFIA  UE  che  abbia
espletato  la  procedura  prevista   dall'art.   28-quater   per   la
commercializzazione in Italia.»; 
    D. nella Sezione V-quater, all'art. 28-octies, nel  comma  4,  le
parole «23, comma 2» sono sostituite dalle parole «9, comma 1». 
  2. Nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione III,  del  Regolamento
Emittenti, all'art. 34-novies, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita
dalla seguente lettera: «c) opera il confronto con  il  parametro  di
riferimento o con l'obiettivo di rendimento, ove essi siano  indicati
nel prospetto;»; 
  3. Nella Parte III, Titolo I, Capo III, del Regolamento Emittenti: 
    A. all'art. 59 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) nel comma 1, primo periodo, dopo le  parole  «OICR  italiani
aperti,» sono aggiunte le parole «diversi dai FIA riservati,»; 
      b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 
        «1-bis. L'ammissione alle negoziazioni di quote o  azioni  di
FIA italiani riservati aperti gestiti da una SGR o da  una  SICAV  e'
preceduta dall'invio alla Consob del prospetto di quotazione  redatto
secondo lo schema 1 dell'Allegato  1B.  Il  prospetto  e'  pubblicato
decorsi dieci giorni lavorativi  dalla  data  di  ricezione  di  tale
documento da parte della Consob. Entro tale termine, la  Consob  puo'
richiedere all'offerente di apportare  modifiche  o  integrazioni  al
prospetto. 
        1-ter. L'ammissione alle negoziazioni di quote  o  azioni  di
FIA italiani riservati aperti gestiti da un  GEFIA  UE  e'  preceduta
dall'invio alla  Consob  del  prospetto  contenente  le  informazioni
previste dall'art. 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE  e
del  documento  per  la  quotazione  redatto  secondo  lo  schema   2
dell'Allegato 1B. Nel caso in cui la legislazione dello Stato  membro
d'origine del GEFIA non preveda la pubblicazione di un prospetto,  il
prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato  1B
e' inviato alla Consob. Il prospetto e il documento per la quotazione
sono  pubblicati  decorsi  dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  di
ricezione di  tali  documenti  da  parte  della  Consob.  Entro  tale
termine,  la  Consob  puo'  richiedere  all'offerente  di   apportare
modifiche o integrazioni al prospetto redatto  secondo  lo  schema  1
dell'Allegato 1B e al documento per la quotazione. 
        1-quater. Nei casi di cui ai precedenti commi 1-bis e  1-ter,
si applicano, in  quanto  compatibili,  gli  articoli  16,  comma  3,
34-octies e 34-novies. Il prospetto e il documento per la  quotazione
sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato  in
cui e' richiesta l'ammissione alle negoziazioni.»; 
    B. all'art. 60 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 3: 
        1) nel primo periodo, dopo le parole  «FIA  UE  aperti»  sono
aggiunte le parole «diversi da quelli riservati»; 
        2)  nel  secondo  periodo,  le  parole  «Allegato  1C»   sono
sostituite dalle parole «Allegato 1D-bis»; 
      b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: 
        «3-bis. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di
FIA UE aperti riservati gestiti da una SGR o da una SICAV, si applica
l'art. 59, commi 1-bis e 1-quater. 
        3-ter. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni  di
FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, si applica l'art. 59,
commi 1-ter e 1-quater.». 
  4. Nella Parte III, Titolo II, Capo IV, del Regolamento  Emittenti,
all'art. 103-bis sono apportate le seguenti modifiche: 
    A. nel comma 1, le parole «la documentazione contabile nonche' il
regolamento di  gestione  o  lo  statuto  degli  OICR,  consentendone
l'acquisizione su supporto durevole» sono sostituite dalle parole «la
documentazione contabile, il regolamento di  gestione  o  lo  statuto
degli OICR, nonche' gli aggiornamenti del documento di  cui  all'art.
28-quater, comma 1, lettera f), ove non sia previsto un aggiornamento
del prospetto, consentendone l'acquisizione su supporto durevole»; 
    B. nel comma 2: 
      a) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo:  «In
caso di FIA aperti riservati, la relazione annuale,  corredata  della
relazione degli amministratori, e  l'eventuale  relazione  semestrale
sono pubblicate anche nel sito internet del mercato regolamentato  in
cui e' richiesta l'ammissione alle negoziazioni.»; 
      b) nel secondo periodo, le parole «Gli  stessi  soggetti»  sono
sostituite dalle parole  «I  gestori»  e  dopo  le  parole  «adeguata
diffusione nazionale,» sono aggiunte le parole «ove rilevante».