Art. 3 
 
            Procedura di iscrizione nell'elenco nazionale 
 
  1.  I  soggetti  presentano  domanda  di   iscrizione   nell'elenco
nazionale al  Dipartimento,  tramite  il  portale  della  performance
https://performance.gov.it inserendo tutte le informazioni  richieste
e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art.
2 e  compilando  il  curriculum  vitae  secondo  il  format  messo  a
disposizione sul portale. Le domande  di  iscrizione  possono  essere
presentate in qualsiasi momento dell'anno. 
  2. L'effettiva iscrizione nell'elenco nazionale, al  pari  di  ogni
eventuale successiva variazione di fascia o  modifica  della  propria
posizione rispetto all'iscrizione nell'elenco, decorre dalla data  di
comunicazione da  parte  del  Dipartimento  della  completezza  delle
informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui  all'art.
2 e dell'avvenuta collocazione in una delle  fasce  professionali  di
cui all'art. 5. 
  3.  Il  Dipartimento  effettua  i  controlli,  anche  a   campione,
sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonche' sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive contenute  nelle  domande
di iscrizione, cambio  fascia  o  di  rinnovo.  La  verifica  di  non
veridicita' della dichiarazione con riguardo ai  requisiti  richiesti
comporta la mancata iscrizione, il  diniego  dell'istanza  di  cambio
fascia o di rinnovo o l'immediata  cancellazione  dall'elenco,  ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  4. A seguito del controllo di cui al comma 3 ovvero  a  seguito  di
segnalazioni o di informazioni comunque  acquisite,  il  Dipartimento
invia all'interessato  una  comunicazione  in  cui  sono  esposte  le
eventuali contestazioni relative al possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 fissando un termine, non superiore a  trenta  giorni,  per
osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata  l'assenza
dei requisiti di cui all'art. 2,  procede  alla  cancellazione  degli
iscritti dall'elenco nazionale dandone contestuale comunicazione alle
amministrazioni  interessate  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di
competenza. 
  5. Il soggetto cancellato dall'elenco nazionale puo', a seguito del
venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione,  presentare
una nuova richiesta di  iscrizione  con  le  modalita'  indicate  sul
portale. La richiesta non puo' in ogni caso essere  presentata  prima
di  sei  mesi  dalla  data  di  comunicazione  del  provvedimento  di
cancellazione. 
  6. I soggetti interessati ed in possesso  dei  requisiti  richiesti
dal presente decreto presentano domanda  di  rinnovo  dell'iscrizione
nell'elenco nazionale nei trenta giorni precedenti  la  scadenza  del
triennio, con le modalita' indicate sul portale.