Art. 6 
 
                         Formazione continua 
 
  1. Al fine di migliorare le competenze professionali  dei  soggetti
iscritti   nell'elenco   nazionale   e   garantirne    l'allineamento
metodologico nell'esercizio delle  funzioni  di  OIV,  la  formazione
continua prevede attivita' di qualificazione specifiche attraverso la
partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4. 
  2. Ai  fini  della  permanenza  nell'elenco  nazionale  i  soggetti
iscritti, ad eccezione dei  dirigenti  di  ruolo  in  servizio  delle
amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad acquisire quaranta  crediti
formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione. 
  3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo  i  criteri
indicati  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  4.   Il   Dipartimento,   d'intesa   con   la   Scuola    nazionale
dell'amministrazione,  definisce  i  requisiti  per  l'accreditamento
delle istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di lucro,  che
svolgono  attivita'  formative  e  procede  alla  verifica,  anche  a
campione, della sussistenza dei requisiti stessi. La Scuola nazionale
dell'amministrazione   provvede   alle   conseguenti   attivita'   di
accreditamento nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata
carenza dei requisiti. 
  5. Il Dipartimento,  in  collaborazione  con  la  Scuola  nazionale
dell'amministrazione,  promuove  lo  svolgimento   della   formazione
continua  e  la  orienta  verso  le  nuove  aree  di  sviluppo  della
professione. 
  6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola  inoltre
puo' stipulare convenzioni con Universita',  ordini  professionali  e
albi per definire regole comuni per il  riconoscimento  reciproco  di
crediti formativi professionali e universitari. 
  7. Gli Enti accreditati, entro dieci giorni  dalla  conclusione  di
ciascuna  attivita'  formativa,  comunicano  al  Dipartimento   della
funzione pubblica - ufficio per  la  valutazione  della  performance,
secondo le modalita' dallo stesso successivamente  definite,  e  alla
Scuola nazionale dell'amministrazione: 
    1. il numero di crediti acquisito da  ciascun  partecipante  alla
formazione, nonche' gli esiti della  valutazione  dell'apprendimento,
ove prevista; 
    2. gli esiti  della  valutazione  della  qualita'  percepita  dai
partecipanti. 
  8. Il Dipartimento, anche in collaborazione con la Scuola nazionale
dell'amministrazione, puo'  provvedere  all'erogazione  di  specifici
percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing,
destinati agli iscritti nell'elenco. La  partecipazione  ai  predetti
percorsi formativi e' utile ai fini di quanto previsto  dal  presente
articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun
iscritto.