Art. 7 
 
                           Nomina e durata 
             dell'organismo indipendente di valutazione 
 
  1.  La  nomina  dei  componenti  dell'organismo   indipendente   di
valutazione e' effettuata con le modalita' indicate dagli articoli 14
e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei  requisiti  di
cui  all'art.  2  ovvero  in  caso  di  decadenza   o   cancellazione
dall'elenco   nazionale   ovvero   in   caso   di   mancato   rinnovo
dell'iscrizione nell'elenco medesimo. 
  3. I componenti degli  OIV  possono  essere  nominati  solo  tra  i
soggetti iscritti nell'elenco nazionale da almeno sei mesi. 
  4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in  forma  associata
in  relazione  alla  natura   delle   funzioni   svolte,   all'ambito
territoriale di competenza ovvero con  l'amministrazione  che  svolge
funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza. 
  5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del  Portale
della performance gli avvisi di selezione e comunicano  l'elenco  dei
partecipanti al Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  prima  della
conclusione  della  procedura  di   selezione.   Le   amministrazioni
pubblicano  nella  medesima  sezione  del  portale  gli  esiti  della
procedura. 
  6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare  di  OIV  monocratico
puo' essere affidato esclusivamente: 
    a. a  soggetti  iscritti  nella  fascia  professionale  3,  nelle
amministrazioni con piu' di mille dipendenti; 
    b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali  2  e  3,  nelle
amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille; 
    c.  agli  iscritti  in  qualsiasi  fascia   professionale   nelle
amministrazioni fino a cinquanta dipendenti. 
  7.  Le  amministrazioni,  nella  scelta  dei  componenti   dell'OIV
istituito   in   forma   collegiale,    favoriscono    il    rispetto
dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe  al  suddetto  principio
possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate. 
  8. La scadenza del componente dell'organo  politico  amministrativo
non comporta la  decadenza  dall'incarico  del  componente  dell'OIV.
L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV  prima  della
scadenza e' adeguatamente motivata.