Art. 8 Limiti relativi all'appartenenza a piu' organismi indipendenti di valutazione 1. Ciascun soggetto iscritto nell'elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti puo' appartenere a piu' OIV per un massimo di quattro. 2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 e' pari a due. 3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'elenco.