Art. 8 
 
                  Limiti relativi all'appartenenza 
            a piu' organismi indipendenti di valutazione 
 
  1. Ciascun soggetto iscritto nell'elenco nazionale  e  in  possesso
dei requisiti previsti puo' appartenere a piu' OIV per un massimo  di
quattro. 
  2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni  il  limite  di
cui al comma 1 e' pari a due. 
  3.  L'accertata  violazione  dei  limiti  stabiliti  dal   presente
articolo comporta l'immediata cancellazione dall'elenco.